ARTICOLO ATTIVO
12/01/2023
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA TRANSIZIONE INDUSTRIALE: IN ATTESA DEL PROVVEDIMENTO ATTUATIVO

Criteri, modalità e condizioni per l’accesso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale. 
Il Fondo per il sostegno alla transizione industriale è stato istituito della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (art. 1 comma 478) con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dal 2022, allo scopo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici. Una quota pari al 50% (cinquanta per cento) delle risorse annualmente destinate al Fondo è riservata alle imprese energivore.

Il decreto del 21 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2022, ha definito i criteri, le modalità e le condizioni per l’accesso al Fondo.

SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare degli interventi del Fondo le imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale, che, alla data di presentazione della domanda di accesso, si trovano nelle seguenti condizioni:
  • sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono dimostrare il possesso della personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza, attestata dall’omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano;
  • operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
  • sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • non sono già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
  • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
  • sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi.
PROGRAMMI DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI
Sono ammissibili all’intervento del Fondo programmi di investimento, eventualmente accompagnati da progetti di formazione del personale, che perseguono una o più delle seguenti finalità:
  1. conseguimento nell’ambito dell’unità produttiva oggetto di intervento di una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa anche attraverso: l’introduzione di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici; l’installazione o sostituzione di impianti ad alta efficienza ovvero di sistemi e componenti in grado di contenere i consumi energetici correlati al ciclo produttivo e/o di erogazione dei servizi; l’utilizzo di energia termica o elettrica recuperata dai cicli produttivi; l’installazione di impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonte rinnovabile per l’autoconsumo;
  2. uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate, nell’unità produttiva oggetto dell’intervento;
  3. cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo dell’unità produttiva oggetto dell’investimento, attraverso l’implementazione di soluzioni e tecnologie atte a consentire una maggiore efficienza energetica ovvero attraverso il riciclo e il riuso di materiali produttivi, di materie prime e riciclate
I programmi di investimento di cui al presente articolo devono:
  • prevedere spese complessive ammissibili di importo non inferiore a euro 3.000.000,00  e non superiore a euro 20.000.000,00;
  • essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo. Per avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreni e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
  • essere realizzati entro trentasei mesi dalla data di concessione del contributo.
Ai fini dell’accesso al Fondo, i programmi di investimento sopracitati devono essere supportati da uno studio o documento, realizzato da soggetti qualificati, che definisca lo stato dell’arte dell’unità produttiva, gli interventi da porre in essere al fine del conseguimento degli obiettivi ambientali e i risultati attesi a seguito della realizzazione degli interventi. Il predetto studio o documento dovrà quindi individuare, obiettivi di efficienza del programma proposto misurabili e monitorabili, nonché i pertinenti indicatori. Le specifiche verranno fornite con successivo provvedimento.

SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le spese riferite all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano:
  • suolo aziendale e sue sistemazioni, limitatamente a quelli strettamente necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali, nei limiti del 10% dell’investimento complessivamente ammissibile;
  • opere murarie e assimilate, limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali, nel limite del 40% dell’investimento complessivamente ammissibile.;
  • impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, necessari per perseguire gli obiettivi ambientali;
  • programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi
Con riferimento ai progetti per la formazione del personale, sono ammissibili alle agevolazioni le spese e i costi relativi a:
  • spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
  • i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione
AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER e individuati nel provvedimento di prossima pubblicazione.
Le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 8 del Regolamento GBER; qualora concesse nell’ambito della sezione 2.6 del Quadro temporaneo, le agevolazioni non possono essere cumulate con altri aiuti di Stato per gli stessi costi ammissibili.

EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
Le erogazioni delle agevolazioni possono avvenire, su richiesta del soggetto beneficiario da trasmettere al Soggetto gestore, in non più di 4 soluzioni, più l’ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento lavori del progetto di importo non inferiore al 20%  dei costi ammessi.
Le erogazioni effettuabili nel corso della realizzazione dell’investimento non possono in ogni caso eccedere l’80% delle agevolazioni complessivamente concesse. L’erogazione dell’ultimo SAL, non inferiore al 20%, è effettuata a seguito di un accertamento presso l’unità produttiva oggetto dell’investimento finalizzato ad accertare la realizzazione dell’investimento nonché l’effettivo raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti con modalità che saranno definite con successivo provvedimento del Ministero.
È possibile per il soggetto beneficiario richiedere al Soggetto gestore, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta, l’erogazione della prima quota di agevolazione, non superiore al 30% dell’importo complessivo delle agevolazioni concesse, a titolo di anticipazione.

Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

I termini per la presentazione delle domande di agevolazione sono definiti dal Ministero con successivo provvedimento.