ARTICOLO ATTIVO
11/11/2022
ANPAL

FONDO NUOVE COMPETENZE: PUBBLICATO L'AVVISO DELLA SECONDA EDIZIONE

Le domande possono essere presentate a partire dal 13 dicembre 2022 fino al 28 febbraio 2023. Gli accordi con le rappresentanze sindacali dovranno essere sottoscritti entro il 31 dicembre 2022.
Anpal ha pubblicato l'avviso per la presentazione delle domande a valere sul Fondo Nuove Competenze - seconda edizione.

Rispetto alla precedente edizione del Fondo, sono due le principali novità.

  1. gli interventi saranno rivolti quasi integralmente a sostenere le imprese e i lavoratori ad affrontare i cambiamenti connessi alla doppia transizione digitale ed ecologica. 
  2. il pieno coinvolgimento dei Fondi interprofessionali, a garanzia dell’efficacia e della qualità dei percorsi formativi. I Fondi devono manifestare il proprio interesse a partecipare, finanziando i progetti formativi dei datori di lavoro aderenti, entro il 3 dicembre.
Gli con le rappresentanze sindacali devono essere sottoscritti entro il 31 dicembre 2022, mentre le domande contenenti i progetti formativi possono essere presentate dal 13 dicembre 2022 fino al 28 febbraio 2023 sull’apposita piattaforma informatica MyANPAL. Nel caso si dovesse verificare, prima del 28 febbraio 2023, un esaurimento delle risorse  disponibili, risultante dalle istruttorie effettuate secondo il criterio cronologico di presentazione, le istanze pervenute in carenza delle disponibilità finanziarie previste dall'Avviso verranno inserite in una apposita lista e ammesse a iter di valutazione solo nel caso in cui, in tempi coerenti con la rendicontazione delle attività, si rendessero disponibili risorse aggiuntive. L’inserimento nella predetta lista non fa sorgere alcun diritto in capo all’istante, che non potrà, pertanto, vantare alcuna pretesa nei confronti di ANPAL in ordine all’eventuale ammissione all’iter di valutazione.

I progetti formativi dovranno prevedere per ciascun lavoratore coinvolto una durata minima di 40 ore e massima di 200 ore, da svolgersi anche nel 2023. Le attività formative e la relativa rendicontazione, salvo diversa indicazione da parte di ANPAL, dovranno concludersi, a pena di inammissibilità del contributo, entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza

Sono individuabili come soggetti erogatori dei percorsi formativi:
  • tutti gli enti accreditati a livello nazionale o regionale
  • altri soggetti anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione
  • Università statali e non statali legalmente riconosciute
  • Istituti di istruzione secondaria di secondo grado
  • Centri per l’Istruzione per gli Adulti-CPIA
  • Istituti Tecnici Superiori (ITS)
  • Centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’Istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali. 
Il datore di lavoro che presenta istanza di ammissione a contributo non potrà essere soggetto erogatore della formazione. 

L’attività di formazione è, di norma, finanziata dai Fondi Paritetici Interprofessionali aderenti all’iniziativa, per i quali Anpal pubblicherà l'elenco. Il datore di lavoro dovrà indicare, nell’istanza di ammissione a contributo, il Fondo Paritetico Interprofessionale al quale aderisce. 

Nel caso in cui il progetto formativo coinvolga categorie di lavoratori (dirigenti e non) per i quali il datore di lavoro aderisca a più Fondi, lo stesso dovrà presentare una sola istanza contenente un progetto per ogni Fondo a cui aderisce

Nel caso in cui il datore di lavoro non aderisca a Fondi Paritetici Interprofessionali, oppure il Fondo cui aderisce non partecipi all’attuazione degli interventi del FNC o ancora ricorrano ragioni oggettive che impediscano il finanziamento dell’intero percorso formativo da parte dei Fondi che hanno manifestato interesse a partecipare all’attuazione degli interventi del FNC, la formazione dovrà essere erogata da uno o più tra i soggetti sopra indicati con il concorso di un ente titolato nazionale o regionale ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 2013 anche attraverso il contributo di finanziamenti regionali o nazionali.

Il contributo massimo complessivo riconoscibile per ciascuna istanza non potrà eccedere i 10 milioni di euro. 

Il datore di lavoro ammesso a contributo potrà richiedere un’anticipazione nel limite del 40% del contributo concesso, previa presentazione di una fidejussione. Il saldo potrà essere richiesto, tramite la piattaforma informatica, al completamento delle attività di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori, entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza. Le richieste di saldo presentate oltre tale termine non saranno oggetto di valutazione e il contributo sarà ritenuto inammissibile.

La gestione e l’istruttoria delle istanze sarà effettuata da Anpal, con il supporto di AnpalServizi e con la collaborazione dell’Inps per le verifiche e le erogazioni finanziarie.