ARTICOLO ATTIVO
12/09/2022
GOVERNO

Crediti Ricerca e Sviluppo e la Certificazione degli esperti, in attesa del DPCM

Un approfondimento sul tema Certificazione dei crediti d’imposta R&S, nato grazie alla legge di conversione del Dl Semplificazioni 
La certificazione per la qualificazione degli investimenti avrà un unico e importante obiettivo: mettere al riparo gli investitori da contestazioni sull’ammissibilità del beneficio fiscale.
Il Decreto Semplificazioni fiscali convertito in Legge ha definito un sistema di certificazione per la qualificazione degli investimenti già effettuati o da effettuare nell’ambito delle attività ammissibili al credito d’imposta ricerca e sviluppo, esteso anche per le attività di innovazione, design ed innovazione estetica, di innovazione tecnologica con obiettivi di innovazione digitale 4.0 o di transizione ecologica.
La certificazione, facoltativa, avrà l’obiettivo di attestare la qualificazione degli investimenti garantendone “l’applicazione in condizioni di certezza operativa” grazie al suo effetto vincolante nei confronti dell’Amministrazione finanziaria e alla conseguente nullità degli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato.
Unica deroga all’effetto vincolante è rappresentata dall’eventualità in cui “sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata”.
La certificazione, per consentire agli investitori di ripararsi da eventuali future contestazioni, sarà affidata a soggetti pubblici e privati, inclusi in un apposito albo tenuto dal Mise. 
Le cause previste di esclusione dall’attestazione sono:
  • l’avvenuta constatazione di violazioni relative all’utilizzo del credito d’imposta nei medesimi periodi;
  • l’avvio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
Si attende l’emanazione di un DPCM del Mise in collaborazione col Mef (era atteso entro il 22 luglio) per definire i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione, fra i quali quelli “idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità”.

Nel frattempo la modifica apportata all’interno del DL 73/2022, convertito in L. 122/2022 ha specificato che tra i soggetti abilitati al rilascio della certificazione sono compresi:
  • le Università statali;
  • le Università non statali legalmente riconosciute;
  • gli enti pubblici di ricerca.
L’operato dei certificatori dovrà essere soggetto ad attività di vigilanza secondo modalità definite dal DPCM e sarà obbligato a rispettare le linee guida del Mise. 

Il DPCM Attuativo dovrà dunque anche stabilire:
  • le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori; 
  • le modalità e condizioni della richiesta della certificazione; 
  • i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura.