ARTICOLO ATTIVO
03/08/2022
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
CTP Bologna - Sentenza n. 549 del 06/07/2022: per attività di Ricerca e Sviluppo rilevanti il parere tecnico del MISE e il Manuale di Frascati
La CTP di Bologna, con pronuncia n. 549 del 6 luglio 2022, ribadisce la necessità del parere tecnico preventivo del MISE per la valutazione tecnica dei progetti di Ricerca e Sviluppo, citando e riconoscendo ufficialmente la traduzione in italiano del Manuale di Frascati, disponibile dal 2022 per i contribuenti.
La CTP di Bologna, con la sentenza pronunciata il 06 luglio 2022, cita e riconosce, per la prima volta, l’opera tradotta in italiano del Manuale di Frascati 2015 (a cura di RING ODR), autorizzata dall’OCSE e giurata ai sensi dell’art. 5 R.D. 9/10/1922 n. 1366, D.P.R. 396/2000, L.445/2000, in data 7 dicembre 2021, diventando così un ulteriore documento di riferimento normativo per le attività di R&S, a disposizione del contribuente.
La Commissione, inoltre, a motivazione dell’accettazione del ricorso, specifica che “al momento delle attività progettuali non esisteva una traduzione ufficiale in lingua italiana tale da consentire al contribuente una corretta identificazione della fonte integrativa normativa che sta alla base dell’accertamento fiscale”.
Inoltre, in pronuncia si riconferma che, per contestare il progetto di R&S dal punto di vista tecnico è necessario richiedere il parere tecnico preventivo del MISE, così come già in precedenza statuito da diverse pronunce: CTP Vicenza 365/3/2021, CTP Ancona 392/2/2021 e dalle recenti CTP Roma 18/05/2022 n. 5918 e CTP Napoli 2/5/22 n. 4988/3/2022.
Nel caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha richiesto un recupero del credito d’imposta R&S riferito al 2018 per credito indebitamente utilizzato, sostenendo che i progetti proposti dalla società che ha fruito del credito (credito d’imposta R&S pari al 50% nel 2018) mancassero delle caratteristiche necessarie per essere considerati Ricerca e Sviluppo secondo le linee guida del Manuale di Frascati.
In particolare i progetti, secondo l’Erario, mancano di quelle caratteristiche tipiche dell’attività di ricerca e sviluppo svolta, cioè di quegli elementi di novità e creatività apportati rispetto alle conoscenze già disponibili nel settore e le eventuali incertezze scientifiche o tecnologiche da superare.
Per l’Agenzia delle Entrate i progetti non possedevano quei criteri necessari che devono essere soddisfatti per definire una attività di ricerca e sviluppo, secondo il Manuale di Frascati: l’attività deve essere nuova, creativa, incerta, sistematica, trasferibile e/o riproducibile.
In sintesi, i giudici, considerando:
- che ai fini della corretta fruizione del credito ricerca e sviluppo, l’innovazione relativa all’investimento può consistere anche nell’adozione di conoscenze e capacità esistenti che comunque apportano una novità per l’impresa
- che ai tempi dello sviluppo dei progetti non erano presenti le traduzioni in italiano dei Manuali come linee guida, che sono entrati nella prassi dell’amministrazione soltanto di recente e non possono avere carattere retroattivo
- che non è stato richiesto un parere tecnico al Mise
rigettano la tesi dell’Agenzia delle Entrate ed accolgono il ricorso della società contribuente.