ARTICOLO ATTIVO
08/07/2022
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

FORMAZIONE 4.0: BONUS PIÙ ALTO IN CASO DI CERTIFICAZIONE E TEST

Condiviso il decreto attuativo del ministero dello Sviluppo economico che definisce i criteri per accedere alla maggiorazione del credito formazione 4.0

Il decreto attuativo firmato dal Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti il 07/07/2022 fornisce le specifiche da osservare per l’incremento dell’aliquota del credito d’imposta formazione 4.0 così come previsto dal Decreto Legge n. 50 del 17/05/2022 (c.d. Decreto Aiuti): l’incremento porta il credito d’imposta al 70% per le piccole imprese e al 50% per le medie (attualmente le aliquote sono, rispettivamente, del 50% e 40%), ma solo nel caso in cui le attività formative siano erogate da soggetti esterni qualificati e le competenze siano certificate.

In dettaglio, il decreto prevede che la maggiorazione si applichi alle seguenti condizioni:

  • Soggetti formatori qualificati: le attività formative devono essere svolte da soggetti qualificati esterni all’impresa. Oltre ai soggetti formatori precedentemente individuati con decreto del 4 maggio 2018, la nuova disposizione ricomprende tra i soggetti qualificati esterni all’impresa abilitati a svolgere le attività formative 4.0 anche i Centri di competenza ad alta specializzazione e gli European digital innovation hub. 
  • Certificazione delle competenze: l’accesso alla maggiorazione del credito d’imposta formazione 4.0 è subordinato al superamento di un questionario volto ad accertare, in fase preliminare, il livello di competenze di base e specifiche dei lavoratori coinvolti nelle attività formative ed in fase conclusiva, al termine del corso, un test finale necessario a certificare il livello di competenze raggiunto nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali. Entrambi i questionari saranno somministrati su apposita piattaforma secondo criteri e modalità stabiliti con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
  • Durata minima e contenuti attività formative: le attività formative, di base e specifiche, dovranno avere una durata minima di 24 ore; il contenuto e la durata del corso saranno definiti dal soggetto formatore in base ai risultati ottenuti con questionario in fase di accertamento preliminare delle competenze.

Il decreto, che al momento è all’esame della Corte dei Conti in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, si applica per i progetti di formazione avviati dopo il 18 maggio 2022: per le aziende che non si sottoporranno alla certificazione e ai test delle attività formative le aliquote agevolate saranno invece ribassate, rispettivamente al 40% per le medie imprese e al 35% per le piccole imprese, secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022 (c.d. decreto Aiuti).