ARTICOLO ATTIVO
16/05/2022
AGENZIA ENTRATE

SANATORIA PER BONUS RICERCA E SVILUPPO: PROVVEDIMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE IN CONSULTAZIONE

L’Agenzia delle Entrate definisce in modalità bozza le modalità e termini di accesso per permettere ai contribuenti di fruire della regolarizzazione tramite procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta R&S indebitamente fruito.
L’Agenzia delle Entrate definisce in bozza le modalità e termini di accesso per permettere ai contribuenti di fruire della regolarizzazione tramite procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta R&S indebitamente fruito.
Il 13 maggio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha emesso un comunicato stampa invitando gli operatori a visionare la bozza e a inviare osservazioni entro il 25 maggio per la stesura del provvedimento definitivo.
In sintesi, il documento prevede che l’istanza per regolarizzare gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, maturato nei periodi di imposta a decorrere dal 31 dicembre 2014 e fino al 31 dicembre 2019, debba essere presentata entro il 30 settembre 2022. Per il pagamento il termine è fissato al 16 dicembre 2022, in unica soluzione o in tre rate. 
La “sanatoria” ha lo scopo di ridurre i contenziosi tributari e di favorire il recupero spontaneo del credito d’imposta R&S indebitamente fruito, nei casi di errori commessi dai contribuenti in buona fede; l’ambito di applicazione riconosce infatti i soggetti che:
  • abbiano realmente svolto e sostenuto spese per attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta;
  • abbiano svolto attività di R&S svolta su commessa estera (ammessa a partire dal periodo d’imposta 2017) in modo non conforme alla normativa; 
  • abbiano commesso errori di quantificazione o di individuazione delle spese ammissibili violando i principi di inerenza e congruità;
  • abbiano commesso errori di determinazione della media storica 2012-2014.
Mentre ne preclude l’accesso ai casi di:
  • condotte fraudolente;
  • fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
  • false rappresentazioni della realtà fondate su documenti falsi o fatture per operazioni inesistenti;
  • mancanza di adeguata documentazione atta a dimostrare l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili.