ARTICOLO ATTIVO
15/03/2022
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

PATENT BOX: CONFRONTO TRA IL VECCHIO REGIME E IL NUOVO REGIME

I soggetti che hanno esercitato l’opzione per il vecchio regime (periodi d’imposta antecedenti a quello in corso alla data del 22 ottobre 2021) possono scegliere se restare nel vecchio regime o optare per il nuovo. Cosa valutare per scegliere una opzione piuttosto che un’altra.
Per i soggetti che hanno esercitato l’opzione del vecchio regime in relazione ad anni precedenti a quelli di entrata del nuovo Patent box (la data che si prende in considerazione è il 22 ottobre 2021) c’è la possibilità di decidere se rimanere nel quinquennio di decorrenza dell’opzione del vecchio regime o di entrare nel nuovo regime.
Si tratta di soggetti che sono nel vecchio regime di Patent box in relazione all’anno 2020 o precedenti e che si trovano nel quinquennio di decorrenza della opzione.

Non c’è questa scelta ovviamente a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 22 ottobre 2021 e ai successivi periodi d'imposta. 
In sintesi, dal periodo d’imposta 2021 non è più consentito optare per il vecchio Patent box.

Innanzitutto, per prendere una scelta consapevole, occorre capire i due regimi.
Il “vecchio” Patent Box permette l’esclusione dal reddito complessivo del 50% dei redditi derivanti dall'utilizzo di determinati beni immateriali (software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli giuridicamente tutelabili, know how - diritti di proprietà industriali, marchi di impresa) e delle plusvalenze derivanti dalla loro cessione (in questo caso, se il 90% del corrispettivo viene reinvestito).
Il “nuovo” Patent box consiste nella maggiorazione pari al 110%, ai fini fiscali per le imposte sui redditi, dei costi di ricerca e sviluppo in relazione a: software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa.

Considerando tutto ciò, un imprenditore deve prendere in considerazione i seguenti elementi:
  • I beni agevolabili: tutto ciò che ha a che fare con processi, formule e informazioni (Know how) e Marchi d’Impresa è fuori dal nuovo regime
  • La differenza fiscale delle due misure: da una parte una parziale detassazione (50%) dei redditi derivanti dall’utilizzo di determinati beni immateriali per il vecchio regime, l’incremento del 110% dell’importo deducibile delle spese di ricerca e sviluppo relative a determinati beni immateriali per il nuovo regime
  • Le modalità di compensazione: il vecchio regime prevede il riporto delle perdite relative all’utilizzo di determinati beni immateriali, il nuovo regime prevede il meccanismo di recapture dei costi sostenuti negli otto periodi d’imposta precedenti rispetto l’anno in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene il titolo di privativa industriale
  • La possibilità di cumulare il Patent box con i crediti di Ricerca e Sviluppo: il vecchio Patent Box non lo consente, il nuovo Patent box si.
Per le imprese che possono scegliere, quando può non convenire il passaggio al nuovo regime?
  • Qualora i beni potenzialmente agevolabili non siano più compresi nel nuovo regime (tutto ciò che ha a che fare con marchi e know-how) 
  • Se l’impresa ha una redditività derivante dai beni immateriali matura che consente un extra-profitto notevolmente più elevato rispetto ai relativi costi di ricerca e sviluppo. Esempio quelle imprese con redditi elevati su asset intangibili che sono in grado di dimostrare il nesso tra brevetto e utile correlato