27/11/2025 - ATTIVO - NEWS AGEVOLA
Transizione 4.0 e 5.0: pubblicata la guida MIMIT per compilare la DSAN di scelta tra i due crediti
Le imprese che hanno presentato domanda per entrambe le misure devono compilare la dichiarazione entro il 27/11, nel rispetto del divieto di cumulo stabilito dal DL n. 175/2025
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato in data 27/11/2025 la Guida alla compilazione della DSAN necessaria per esercitare l’opzione tra il credito d’imposta Transizione 4.0 e il credito d’imposta Transizione 5.0, come previsto dal DL n. 175/2025, che ha imposto il divieto di cumulo tra le due misure per i medesimi beni e l’obbligo per le imprese di scegliere un solo incentivo nei casi di doppia domanda.
La guida fornisce istruzioni operative dettagliate per compilare correttamente il modello trasmesso via PEC dal GSE alle imprese che risultano aver presentato domande su entrambe le misure per i medesimi beni.
LA DSAN: STRUTTURA E FINALITÀ
La dichiarazione è suddivisa in 3 tabelle, ognuna con una funzione specifica, e determina in modo chiaro quali domande l’impresa intende mantenere e quali si considerano rinunciate.
Tabella 1 – Ricognizione delle comunicazioni presentate
L’impresa deve elencare tutti i codici pratica attivi su entrambe le misure, indicando la fase attuale della richiesta:
- domande 5.0 (codici TR5);
- domande 4.0 (codici CIBS).
Serve a fornire al GSE il quadro completo delle prenotazioni effettuate.
Tabella 2 – Opzione per le richieste da confermare
Qui vanno inseriti solo i codici pratica per i quali l’impresa intende esercitare l’opzione di conferma del credito d’imposta. In caso di investimenti parzialmente sovrapposti tra 4.0 e 5.0 è prevista la possibilità di confermare solo una quota del credito: accanto al codice deve essere indicato tra parentesi il valore del credito da mantenere, espresso come importo intero, senza decimali né simbolo euro.
Tutti i codici non riportati in Tabella 2 saranno considerati rinunciati, salvo quelli elencati in Tabella 3.
Tabella 3 – Investimenti non soggetti a cumulo
Vanno riportati i codici pratica relativi a investimenti che non presentano sovrapposizione tra 4.0 e 5.0 e che quindi:
- non richiedono opzione;
- non sono soggetti a rinuncia;
- rimangono validi in quanto non cumulabili per definizione.
La guida chiarisce esplicitamente che: tutti i codici pratica non presenti né nella Tabella 2 (conferma) né nella Tabella 3 (assenza di cumulo) sono automaticamente oggetto di rinuncia.
È quindi essenziale verificare con attenzione ogni investimento e ogni sovrapposizione per evitare errori che potrebbero comportare la perdita del beneficio.
ULTERIORI ISTRUZIONI OPERATIVE DAL MIMIT
La guida fornisce anche chiarimenti applicativi:
- per le richieste 4.0, nella ricognizione va sempre riportato solo il codice riferito alla fase più avanzata della pratica (es. se esistono CIBS-a e CIBS-b per lo stesso investimento, si inserisce soltanto CIBS-b);
- in caso di cumulo parziale, il valore da indicare deve considerare l’intero credito teorico, non quello già cumulato con altri incentivi;
- le tabelle devono essere compilate in modo coerente, poiché costituiscono dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.
La compilazione della DSAN è obbligatoria solo per le imprese che hanno presentato richieste su entrambe le misure per gli stessi beni; tuttavia rappresenta un passaggio cruciale per definire il perimetro delle domande effettivamente ammissibili dopo la chiusura della piattaforma.
Fonte istituzionale: MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY