10/03/2026 - ATTIVO - NEWS AGEVOLA


Voucher Cloud e Cybersecurity: aggiornate le FAQ del MIMIT con nuovi chiarimenti su SaaS, rivenditori e servizi ammissibili

L’aggiornamento del 03/03/2026 fornisce indicazioni operative su fornitori, soluzioni cloud finanziabili e requisiti tecnici previsti dalla misura
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha aggiornato al 03/03/2026 le FAQ relative al Voucher Cloud e Cybersecurity, la misura prevista dal decreto ministeriale 18/07/2025 e disciplinata dal decreto direttoriale 21/11/2025.

Le nuove risposte forniscono chiarimenti su diversi aspetti operativi della misura, in particolare riguardo a requisiti dei fornitori, servizi cloud ammissibili e modalità di registrazione nell’elenco dei fornitori. Pur senza modificare l’impianto generale dell’incentivo, l’aggiornamento amplia le indicazioni interpretative su diversi casi pratici emersi nelle prime fasi di attuazione.

CHIARIMENTI SUL RUOLO DEI FORNITORI E DEI RIVENDITORI
Le FAQ confermano che possono essere fornitori dei servizi agevolabili:
  • i soggetti qualificati dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) con servizi almeno di livello QC1;
  • oppure soggetti non qualificati ACN, purché in possesso delle certificazioni previste dall’Allegato 1 del decreto direttoriale 21/11/2025.
Un chiarimento importante riguarda il ruolo di rivenditori e system integrator. Il Ministero precisa che anche questi soggetti devono iscriversi all’elenco dei fornitori, indicando i servizi che intendono offrire nell’ambito delle categorie previste dal decreto.

Diversamente, il partner commerciale che svolge esclusivamente attività di promozione o intermediazione, senza stipulare contratti né fatturare al beneficiario finale, non è soggetto agli obblighi di iscrizione e certificazione previsti dalla misura.

SERVIZI CLOUD AMMISSIBILI E MODALITÀ DI EROGAZIONE
Le FAQ forniscono anche indicazioni più precise sulla tipologia di servizi che possono rientrare tra le spese agevolabili.
In particolare viene chiarito che ERP e CRM sono ammissibili solo se erogati in modalità cloud SaaS, mentre non risultano finanziabili le soluzioni installate on premise. L’unica categoria di software che può essere ammessa anche in modalità locale è quella relativa alle soluzioni software di cybersecurity.

Il MIMIT precisa inoltre che l’elenco dei servizi indicati nel decreto ha carattere esemplificativo e non esaustivo. Ciò significa che possono essere agevolate anche altre soluzioni cloud che rientrano nelle categorie previste, come ad esempio strumenti di analisi dati o dashboard di business intelligence erogate via cloud.

AMMISSIBILI ANCHE SOLUZIONI SAAS PERSONALIZZATE
Un ulteriore chiarimento riguarda le modalità di realizzazione delle soluzioni cloud. Secondo le FAQ possono essere ammissibili non solo le soluzioni standard già pronte all’uso, ma anche:
  • soluzioni configurabili o personalizzabili;
  • sviluppi applicativi realizzati per il cliente, purché erogati in modalità Software as a Service (SaaS).
In tutti i casi, i servizi devono essere censiti dal fornitore al momento dell’iscrizione nell’elenco dei fornitori e dei relativi servizi o prodotti erogabili.

SERVIZI PROFESSIONALI AMMESSI SOLO SE OPERATIVI
Le FAQ intervengono anche sulla definizione dei servizi professionali previsti tra le spese ammissibili. Il MIMIT chiarisce che tali servizi devono essere operativi e tecnici, direttamente collegati all’implementazione o alla gestione delle soluzioni tecnologiche adottate dall’impresa. Non rientrano invece tra le spese ammissibili:
  • la consulenza pura;
  • gli assessment teorici non seguiti da attività di implementazione;
  • i servizi di formazione.
Questi servizi possono essere inseriti nel piano di spesa entro il limite massimo del 30% del valore complessivo del progetto, e devono essere funzionali all’introduzione o al funzionamento delle soluzioni cloud o di cybersecurity.

CERTIFICAZIONI E ALTRI CHIARIMENTI OPERATIVI
Le FAQ aggiornate forniscono anche ulteriori precisazioni sui requisiti dei fornitori e sulle modalità operative della misura. Tra i principali chiarimenti:
  • le certificazioni richieste devono essere possedute e valide alla data di presentazione della domanda di iscrizione;
  • è sufficiente che la certificazione riguardi la sede principale del fornitore;
  • tutte le soluzioni ammissibili devono essere censite nell’elenco dei fornitori e dei servizi erogabili;
  • nel portale fornitori non sarà richiesto di indicare il prezzo dei prodotti o servizi offerti;
  • sarà possibile registrare anche pacchetti commerciali, lasciando al fornitore la scelta di come rappresentare la propria offerta.
Le FAQ confermano infine che le indicazioni relative ai beneficiari della misura, alle modalità di accesso al contributo e al funzionamento dello sportello saranno definite con un successivo provvedimento direttoriale.




Fonte istituzionale: MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY