26/02/2026 - ATTIVO - NEWS AGEVOLA


Transizione 5.0: comunicazioni di conferma e completamento entro il 28/02/2026

Ultimi giorni per chiudere l’iter sul portale GSE. L’invio è obbligatorio ma non garantisce il riconoscimento del credito, che resta subordinato alle risorse disponibili
Il 28/02/2026 è l’ultimo giorno utile per trasmettere al GSE la comunicazione di completamento dei progetti di innovazione relativi al credito d’imposta Transizione 5.0. La scadenza riguarda tutte le imprese che hanno validamente presentato la comunicazione preventiva di accesso, comprese quelle ammesse “tecnicamente” dopo il 06/11/2025 e inizialmente collocate in lista d’attesa.

Si tratta di un passaggio formale decisivo per chiudere la procedura, ma che – come chiarito dal GSE – non comporta automaticamente il riconoscimento del credito, che resta subordinato alla effettiva disponibilità delle risorse.

COMUNICAZIONE DI CONFERMA: COSA ATTESTA
Per le imprese che hanno presentato istanza dopo il 06/11/2025 e risultate tecnicamente ammissibili, la piattaforma è stata resa accessibile dal 30/01/2026 per l’invio della comunicazione di conferma.
Con tale comunicazione l’impresa attesta:
  • l’effettuazione di ordini accettati dal fornitore;
  • il pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
  • la riconducibilità delle fatture al progetto agevolato, con indicazione del codice identificativo rilasciato dalla piattaforma (formato TR5-XXXXX) e del riferimento all’art. 38 del D.L. 19/2024.
COMUNICAZIONE DI COMPLETAMENTO: SCADENZA E DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
Il termine ultimo per l’invio della comunicazione di completamento è fissato al 28/02/2026. Ai sensi del decreto interministeriale 24/07/2024, per data di completamento del progetto si intende: 
  • la data di effettuazione dell’ultimo investimento (beni Allegati A e B, secondo l’art. 109 TUIR);
  • la data di fine lavori per gli impianti di autoproduzione da FER;
  • la data di sostenimento dell’esame finale per le attività formative.
La comunicazione di completamento trasmessa deve contenere gli elementi identificativi del progetto realizzato e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
  1. Certificazione tecnica ex post: attesta la realizzazione conforme del progetto e il conseguimento dei risparmi energetici previsti (o quelli effettivamente raggiunti in caso di variazioni). 
    Può essere rilasciata da:
    - EGE certificati UNI CEI 11339;
    - ESCo certificate UNI CEI 11352;
    - ingegneri e periti industriali con competenze in efficienza energetica;
    - professionisti abilitati per il settore agricolo (ove applicabile).
  2. Perizia asseverata: rilasciata da ingegnere o perito industriale iscritti all’albo (o ente accreditato), attesta l’inclusione dei beni negli Allegati A e B alla legge n. 232/2016 e l’interconnessione al sistema aziendale.
  3. Certificazione contabile: attesta l’effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza alla documentazione contabile. È rilasciata dal revisore legale o da società di revisione iscritti al Registro. Per le imprese non obbligate alla revisione legale:
    - la certificazione è comunque obbligatoria;
    - le relative spese sono riconosciute in aumento del credito fino a 5.000 euro.
FRUIZIONE DEL CREDITO
Il credito d’imposta eventualmente riconosciuto a seguito della verifica finale e nei limiti delle risorse disponibili sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Qualora il credito venga attribuito, la sua fruizione avverrà secondo le modalità previste dal decreto interministeriale 24/07/2024.

Con la scadenza del 28/02 si chiude, di fatto, la fase operativa della Transizione 5.0. Solo successivamente sarà possibile avere un quadro definitivo sulle risorse effettivamente assegnabili e sulle prospettive di utilizzo del credito per le imprese in lista d’attesa.

Fonte istituzionale: MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY