23/02/2026 - ATTIVO - ARTICOLO
Credito d’imposta R&S: la CGT di Teramo esclude l’applicazione retroattiva del Manuale di Frascati 2015
Annullato il recupero del credito maturato nel 2016 con conferma della valutazione secondo la disciplina vigente nel periodo d’imposta
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Teramo, con la sentenza n. 474/2025 depositata il 25/11/2025, ha accolto il ricorso di una società destinataria di un atto di recupero relativo al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo maturato nel 2016, ritenendo illegittimo il disconoscimento fondato sui criteri del Manuale di Frascati 2015.
L’Agenzia delle Entrate aveva qualificato il credito come “inesistente”, sostenendo che i progetti non integrassero i requisiti di superamento di un’incertezza scientifica o tecnologica secondo i parametri OCSE. La società aveva invece documentato le attività svolte con studi di fattibilità redatti da un ente terzo, documentazione tecnica dettagliata e un brevetto ottenuto su uno dei progetti oggetto di contestazione.
VALUTAZIONE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE NEL 2016
Il Collegio richiama espressamente il principio tempus regit actum, affermando che la spettanza del credito deve essere valutata esclusivamente alla luce dell’art. 3 del DL n. 145/2013, nella versione applicabile al periodo d’imposta 2016. La disciplina vigente all’epoca ricomprendeva tra le attività agevolabili:
- ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
- attività di acquisizione, combinazione e utilizzo di conoscenze per nuovi prodotti o miglioramenti;
- prototipi e progetti pilota;
Secondo la Corte, l’applicazione dei criteri più restrittivi del Manuale di Frascati 2015 – recepiti dal legislatore solo con la legge n. 160/2019 – determina un effetto retroattivo non consentito e in contrasto con il principio di irretroattività delle norme tributarie sancito dallo Statuto del contribuente.
INCONFERENTE IL RICHIAMO ALLA COMUNICAZIONE UE
La sentenza affronta anche il richiamo operato dall’Ufficio alla Comunicazione della Commissione n. 2014/C 198/01. Secondo i giudici, tale atto riguarda la disciplina degli aiuti di Stato e non può estendersi automaticamente al credito d’imposta ex art. 3 DL 145/2013, qualificato come misura generale e non selettiva.
Anche a voler ipotizzare un rinvio al Manuale di Frascati, questo avrebbe potuto riferirsi, al più, all’edizione 2002 e non a quella del 2015, utilizzata dall’Amministrazione per fondare il recupero.
ONERE DELLA PROVA E QUALIFICAZIONE DEL CREDITO
Il Collegio rileva, infine, il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’Ufficio ai sensi dell’art. 7, comma 5-bis, del D.lgs. n. 546/1992. L’atto di recupero si fondava su argomentazioni teoriche riferite ai criteri OCSE, senza riportare adeguate verifiche tecnico-scientifiche idonee a confutare la documentazione prodotta dalla società.
Quanto alla qualificazione del credito, la Corte chiarisce che può dirsi “inesistente” solo in presenza di un’attività fittizia o meramente cartolare. Nel caso di specie, le attività risultavano effettivamente svolte e documentate, con conseguente erroneità anche nell’applicazione del termine di otto anni previsto per i crediti inesistenti.
Trattandosi di credito esposto in dichiarazione, trovava applicazione il termine ordinario quinquennale di cui all’art. 43 del DPR n. 600/1973, già decorso al momento della notifica dell’atto.
La decisione si inserisce quindi nel solco di un orientamento giurisprudenziale sempre più consolidato per le annualità 2015–2019, che esclude l’utilizzo retroattivo dei criteri del Manuale di Frascati 2015 e ribadisce la necessità di ancorare la valutazione dei progetti di ricerca e sviluppo esclusivamente al quadro normativo vigente nel periodo d’imposta di riferimento.
Fonte istituzionale: CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA