16/02/2026 - ATTIVO - NEWS AGEVOLA
Credito d’imposta Transizione 4.0: compensazione senza comunicazione preventiva, chiarimenti sulle sanzioni
Con la Risposta n. 40/2026 l’Agenzia delle Entrate distingue tra violazioni sanabili e indebita compensazione in caso di mancato invio delle comunicazioni ex articolo 6 del DL n. 39/2024
Con la risposta ad istanza di interpello n. 40 del 16/02/2026 l’Agenzia delle Entrate interviene sul tema delle comunicazioni preventive e di completamento previste dall’articolo 6 del D.L. n. 39/2024 per i crediti d’imposta Transizione 4.0, chiarendo le conseguenze sanzionatorie in caso di compensazione effettuata senza il corretto adempimento degli obblighi di monitoraggio.
Il documento assume particolare rilievo per le imprese che, nel 2024 e 2025, hanno fruito del credito in compensazione senza aver trasmesso correttamente le comunicazioni al GSE.
IL CASO ESAMINATO
La società istante aveva:
- effettuato investimenti in beni strumentali 4.0 nel periodo maggio–agosto 2024;
- compensato le prime due quote annuali del credito (dicembre 2024 e gennaio 2025);
- omesso l’invio della comunicazione preventiva;
- trasmesso la comunicazione di completamento con errata indicazione del periodo di investimento.
Il quesito riguardava le modalità di regolarizzazione della posizione fiscale.
COMUNICAZIONI: CONDIZIONE PER LA FRUIZIONE, NON PER LA MATURAZIONE DEL CREDITO
L’Agenzia ribadisce un principio già espresso in precedenti documenti di prassi: per gli investimenti effettuati dal 30/03/2024 in avanti, la comunicazione preventiva e quella di completamento rappresentano adempimenti amministrativi strumentali alla fruizione in compensazione, ma non incidono sulla maturazione del diritto al credito, che sorge con la realizzazione dell’investimento.
In assenza delle comunicazioni, il credito esiste, ma non può essere utilizzato in compensazione.
Il chiarimento riguarda in particolare il regime sanzionatorio applicabile alle compensazioni già effettuate, così distinto:
Seconda quota (gennaio 2025)
La violazione può essere rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di commissione della violazione:
- presentazione (nell’ordine) della comunicazione preventiva e di quella di completamento;
- pagamento della sanzione fissa di 250 euro;
- versamento degli interessi legali.
Si tratta quindi di una violazione sanabile con sanzione minima, ai sensi dell’articolo 13, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 471/1997.
Prima quota (dicembre 2024)
Diversamente, per la quota compensata nel dicembre 2024 – essendo decorso il termine per la regolarizzazione – si configura un’ipotesi di indebita compensazione di credito non spettante. In tal caso si applica:
- sanzione pari al 25% del credito utilizzato;
- obbligo di riversamento tramite modello F24 (codice tributo 6936);
- pagamento degli interessi legali.
L’Agenzia richiama espressamente l’articolo 13, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 471/1997.
Qualora il contribuente proceda spontaneamente alla rimozione delle violazioni e al versamento di quanto dovuto, può beneficiare delle riduzioni sanzionatorie previste con il ravvedimento operoso (art.13 del D.Lgs. n. 472/1997).
Fonte istituzionale: AGENZIA ENTRATE