10/02/2026 - ATTIVO - ARTICOLO


Credito d’imposta R&S: niente applicazioni retroattive del Manuale di Frascati e onere della prova in capo al Fisco

La CGT di Rimini annulla il recupero del credito R&S per gli anni 2017–2019 e rafforza il valore della perizia tecnica asseverata
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rimini, con la sentenza n. 34/2026 depositata il 06/02/2026, ha accolto il ricorso di una società annullando un atto di recupero dell’Agenzia delle Entrate relativo al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo maturato negli anni 2017, 2018 e 2019.

La decisione si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale sempre più chiaro su tre profili centrali: criterio temporale di valutazione delle attività R&S, riparto dell’onere della prova e limiti all’utilizzo del Manuale di Frascati.

IL CASO OGGETTO DI GIUDIZIO
L’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto il credito d’imposta R&S, qualificandolo come credito inesistente, contestando in particolare:
  • l’inidoneità delle attività a integrare ricerca e sviluppo in senso normativo;
  • carenze nella documentazione tecnico-contabile;
  • ricostruzioni a posteriori dei costi e delle ore lavoro;
  • l’assenza di contabilità analitica per progetti.
A fronte di tali rilievi, la società aveva prodotto una perizia tecnica asseverata, depositata prima dell’emissione dell’atto di recupero, a supporto della spettanza del beneficio.

IL PRINCIPIO DEL “CRITERIO TEMPORALE”: STOP AI REQUISITI EX POST
Uno dei passaggi più rilevanti della sentenza riguarda il criterio temporale di valutazione della spettanza del credito. Secondo i giudici, la verifica deve essere effettuata sulla base delle fonti normative e interpretative conoscibili al momento della maturazione del credito e della sua indicazione in dichiarazione, senza possibilità per l’Amministrazione di introdurre successivamente requisiti più restrittivi.
In questo quadro, la Corte afferma con chiarezza che:  il Manuale di Frascati può essere utilizzato come strumento interpretativo, ma non può essere applicato retroattivamente alle annualità anteriori alla riforma del credito R&S introdotta dal DL n. 160/2019.

Un utilizzo “retrodatato” del Manuale finirebbe, infatti, per trasformarlo in una fonte normativa impropria, in contrasto con i principi di certezza del diritto e legittimo affidamento.

ONERE DELLA PROVA E VALUTAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE
La sentenza valorizza in modo esplicito l’art. 7, comma 5-bis, del D.lgs n. 546/1992, ribadendo che l’onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria grava sull’Amministrazione finanziariaQuesto principio assume una rilevanza ancora maggiore quando la contestazione si fonda su valutazioni tecnico-scientifiche, come:
  • novità e originalità delle attività;
  • presenza di incertezze tecnologiche;
  • riconducibilità allo sviluppo sperimentale.
In tali casi, secondo la Corte, non è sufficiente una motivazione meramente assertiva: l’Ufficio deve supportare la propria tesi con un corredo istruttorio tecnicamente adeguato, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.

IL RUOLO DELLA PERIZIA TECNICA ASSEVERATA
Altro punto centrale della decisione è il valore attribuito alla perizia tecnica asseverata, che ha analizzato costi, attività, timesheet e documentazione integrativa, ricostruendo le attività secondo criteri coerenti con il periodo di maturazione del credito. La Corte evidenzia come l’Amministrazione:
  • non abbia prodotto elementi tecnici idonei a confutare l’elaborato peritale;
  • si sia limitata a reiterare le proprie contestazioni;
  • non si sia avvalsa di alcun supporto tecnico esterno, pur a fronte di valutazioni altamente specialistiche.
In questo contesto, la pretesa erariale viene giudicata non sufficientemente provata.

SANZIONI E DISTINZIONE TRA CREDITO INESISTENTE E NON SPETTANTE
La sentenza interviene anche sul profilo sanzionatorio, ritenendo erronea la qualificazione del credito come “inesistente”.

Secondo i giudici, le contestazioni dell’Ufficio riguardavano profili valutativi e interpretativi, non l’assenza del presupposto costitutivo del credito né la sua non riscontrabilità mediante controlli automatizzati. Da qui l’ulteriore elemento di fragilità dell’impostazione dell’Amministrazione.

Fonte istituzionale: CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA