06/02/2026 - ATTIVO - ARTICOLO
Certificazione credito d'imposta R&S: tutela confermata anche in fase di contraddittorio
Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2026 sul valore vincolante della certificazione
La certificazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo si conferma uno strumento di tutela rilevante per le imprese, anche nei casi in cui l’Amministrazione finanziaria abbia già avviato un contraddittorio preventivo. Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2026 e riguarda, in particolare, il coordinamento tra la procedura di certificazione e i controlli sui crediti R&S già utilizzati in compensazione.
Il punto centrale è che la certificazione mantiene i propri effetti vincolanti anche se si perfeziona dopo la notifica dello schema di atto, a condizione che la procedura sia stata avviata in assenza di un processo verbale di constatazione (PVC).
IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
La certificazione del credito d’imposta R&S è stata introdotta dall’art. 23 del decreto-legge n. 73/2022, con l’obiettivo di fornire alle imprese uno strumento di certezza preventiva sulla corretta qualificazione delle attività agevolabili. La norma prevede che l’accesso alla certificazione sia consentito solo in presenza di una specifica condizione: l’assenza di violazioni già constatate mediante PVC o contestate con atto impositivo.
Sul piano operativo, la procedura è disciplinata dal DPCM del 15/09/2023, che regola il ruolo del MIMIT e stabilisce che, decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza senza richieste istruttorie, la certificazione si perfeziona per silenzio-assenso, producendo effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, limitatamente alla qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo.
IL CHIARIMENTO DELLE ENTRATE: SCHEMA DI ATTO E CERTIFICAZIONE NON SONO INCOMPATIBILI
Il quesito affrontato a Telefisco 2026 riguarda una situazione frequente nella prassi: l’impresa avvia la procedura di certificazione e, nel frattempo, riceve uno schema di atto nell’ambito del contraddittorio preventivo previsto dall’articolo 6-bis dello Statuto del contribuente.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che lo schema di atto non equivale a un processo verbale di constatazione. Di conseguenza, se la procedura di certificazione è stata avviata prima della notifica dello schema di atto e non risulta preceduta da un PVC, il successivo perfezionamento della certificazione – anche per silenzio-assenso del MIMIT – non è precluso e continua a produrre effetti vincolanti.
GLI EFFETTI PER LE IMPRESE COINVOLTE IN CONTROLLI SUL CREDITO R&S
Il chiarimento assume particolare rilievo per le imprese che hanno già fruito del credito d’imposta R&S e si trovano coinvolte in attività di controllo. In questi casi:
- l’avvio del contraddittorio preventivo non blocca automaticamente la certificazione;
- la certificazione, se validamente perfezionata, vincola l’Amministrazione finanziaria sulla qualificazione delle attività agevolate;
- resta centrale il fattore temporale, con una distinzione netta tra schema di atto e PVC, solo quest’ultimo idoneo a impedire l’accesso alla procedura.
Fonte istituzionale: AGENZIA ENTRATE