06/02/2026 - ATTIVO - NEWS AGEVOLA


Bonus ZES Unica: l’INPS fornisce le istruzioni operative e apre al recupero degli arretrati

Chiarite le modalità di accesso e di fruizione dell’esonero contributivo previsto dal decreto Coesione
Con la circolare n. 10 del 03/02/2026, l’INPS fornisce le istruzioni operative per l’applicazione del bonus ZES Unica previsto dall’art. 24 del decreto-legge n. 60/2024 (c.d. decreto Coesione), dando attuazione alle disposizioni sull’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo agevolato e definendo in modo puntuale gli adempimenti a carico dei datori di lavoro, comprese le modalità di presentazione della domanda, il recupero degli arretrati contributivi e il perimetro territoriale dell’agevolazione.

MISURA DELL’ESONERO E PRINCIPALI CONDIZIONI
Il bonus ZES unica consiste in un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 650 € mensili per ciascun lavoratore, per una durata massima di 24 mesiLa circolare ribadisce che l’agevolazione spetta a condizione che:
  • l’assunzione riguardi personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato;
  • il datore di lavoro occupi fino a 10 dipendenti nel mese dell’assunzione;
  • sia rispettato il requisito dell’incremento occupazionale netto, secondo la disciplina sugli aiuti di Stato.
L’agevolazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive, fatta salva la compatibilità con le misure espressamente previste dalla normativa.

DOMANDA TELEMATICA DI AMMISSIONE ALL’AGEVOLAZIONE
L’INPS conferma che il bonus ZES Unica può essere fruito esclusivamente previa presentazione di una domanda telematica di ammissione, da trasmettere tramite il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), sezione “Incentivi Decreto Coesione – Articolo 24”.
La domanda consente all’Istituto di:
  • verificare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi;
  • controllare la disponibilità delle risorse finanziarie;
  • determinare l’importo massimo dell’esonero fruibile per ciascun rapporto di lavoro.
Solo a seguito dell’accoglimento dell’istanza è possibile procedere alla compensazione del beneficio nei flussi contributivi.

RECUPERO DEGLI ARRETRATI CONTRIBUTIVI
Un chiarimento particolarmente rilevante riguarda il recupero delle mensilità arretrate. L’INPS precisa che l’esonero relativo ai periodi da settembre 2024 a gennaio 2026 deve essere recuperato esclusivamente:
  • nei flussi Uniemens di febbraio, marzo e aprile 2026;
  • utilizzando il codice causale “EZES” all’interno della sezione <PosContributiva>, indicando il numero di protocollo della domanda telematica;
  • con esposizione degli importi nei DM2013 “virtuali” tramite i codici di conguaglio “L619” (periodi correnti) e “L620” (arretrati).
Non è ammessa la fruizione dell’agevolazione al di fuori delle finestre temporali individuate dall’Istituto.

ESTENSIONE DELLA ZES UNICA A MARCHE E UMBRIA
La circolare recepisce quanto previsto dalla Legge n. 171/2025, che ha ampliato il perimetro territoriale della ZES unicaA partire dal 20/11/2025, l’agevolazione è riconosciuta anche per le assunzioni effettuate nelle regioni Marche e Umbria, che si aggiungono alle regioni già comprese nella ZES unica per il Mezzogiorno:
  • Abruzzo
  • Basilicata
  • Calabria
  • Campania
  • Molise
  • Puglia
  • Sicilia
  • Sardegna
Resta fermo il principio secondo cui la prestazione lavorativa deve svolgersi effettivamente presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni agevolate.


Fonte istituzionale: ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE