05/02/2026 - ATTIVO - ARTICOLO
Credito d’imposta R&S: il Manuale OCSE non è vincolante per le annualità 2015–2019
La CGT di Roma chiarisce i limiti dell’uso del Manuale di Frascati in riferimento al credito d'imposta R&S 2015-2019 nelle contestazioni dell’Agenzia delle Entrate
Una nuova sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Roma depositata il 13/01/2026, interviene sul tema del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, affermando un principio di particolare rilievo per le imprese che hanno subito atti di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Secondo la Corte, nel regime “ante riforma” del credito d’imposta R&S, disciplinato dall’art. 3 del decreto-legge n. 145/2013 e applicabile alle annualità 2015–2019, il riconoscimento dell’agevolazione non può essere subordinato al rispetto dei criteri del Manuale OCSE di Frascati.
IL RUOLO DEL MANUALE OCSE DI FRASCATI
Il Manuale di Frascati è un documento tecnico elaborato dall’OCSE, riconosciuto a livello internazionale come riferimento metodologico per la definizione delle attività di Ricerca e Sviluppo e per la raccolta di dati statistici sulle risorse umane e finanziarie dedicate alla R&S.
Il Manuale individua cinque criteri che, secondo l’impostazione OCSE, devono ricorrere congiuntamente affinché un’attività possa essere qualificata come Ricerca e Sviluppo:
- novità;
- creatività;
- incertezza;
- sistematicità;
- trasferibilità o riproducibilità dei risultati.
Tuttavia, come evidenziato dalla CGT di Roma, tali criteri non trovano un richiamo diretto nella normativa che disciplina il credito d’imposta R&S nel periodo antecedente al 2020.
Nel ragionamento della Corte, il Manuale di Frascati:
- non costituisce una fonte del diritto;
- non è richiamato dalla norma primaria;
- non può essere utilizzato come parametro vincolante per valutare la spettanza del credito d’imposta.
Ne consegue che l’interpretazione restrittiva del concetto di “novità”, spesso adottata dall’Agenzia delle Entrate nelle attività di controllo sul credito R&S facendo riferimento al Manuale OCSE, non può prevalere sul dettato normativo. Questa impostazione risulta coerente anche con quanto chiarito dall’atto di indirizzo del MEF del 01/07/2025, che aveva già ridimensionato il ruolo del Manuale OCSE nell’ambito delle verifiche fiscali relative al credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo.
ATTIVITÀ INNOVATIVE ANCHE SE NUOVE SOLO PER L’IMPRESA
Un passaggio rilevante della decisione riguarda il concetto di innovazione. Secondo la CGT di Roma, un’attività può essere qualificata come agevolabile anche quando l’avanzamento di conoscenza:
- è nuovo per la singola impresa;
- non rappresenta necessariamente una novità assoluta in senso generale o di mercato.
Un chiarimento di particolare interesse per il settore digital, frequentemente oggetto di contestazioni fondate sull’assenza di una “novità” intesa in senso OCSE.
UN LIMITE ALLE RICOSTRUZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
La sentenza contribuisce a fissare un punto fermo nel contenzioso sul credito d’imposta R&S relativo alle annualità 2015–2019, chiarendo che:
- la valutazione dell’ammissibilità deve essere ancorata alla normativa di riferimento;
- strumenti tecnici come il Manuale di Frascati non possono sostituirsi alla legge;
- l’utilizzo automatico dei criteri OCSE nelle attività di recupero non è giuridicamente fondato per il regime ante riforma.
Un orientamento che potrà avere rilievo nei procedimenti pendenti e nelle difese delle imprese coinvolte in verifiche e recuperi del credito d’imposta R&S riferiti al periodo precedente al 2020.
Fonte istituzionale: CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA