26/01/2026 - ATTIVO - NEWS AGEVOLA
Transizione 5.0 e 4.0: il raccordo introdotto dalla Legge di Bilancio 2026
Il Fondo da 1,3 miliardi previsto dalla Legge di Bilancio 2026 introduce un meccanismo selettivo per assorbire il flusso di imprese escluse dalla 5.0
Con la Legge di Bilancio 2026 è stato istituito un Fondo da 1,3 miliardi di euro destinato a incrementare i limiti di spesa del credito d’imposta beni strumentali 4.0, limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31/12/2025. La misura opera come norma di raccordo tra Transizione 5.0 e Transizione 4.0, a fronte dell'esaurimento delle risorse del credito d'imposta 5.0.
Negli ultimi giorni, il dibattito si è concentrato sugli effetti di questo intervento per le imprese escluse dalla 5.0, spesso descritti come un semplice “spostamento in coda” verso la 4.0. Una lettura che non restituisce pienamente la logica del meccanismo introdotto dalla manovra.
LEGGE DI BILANCIO 2026, COMMA 770: UN INTERVENTO SELETTIVO SUL CREDITO 4.0
Il perno della disposizione è l'art.1, comma 770, della Legge di Bilancio 2026, che istituisce il Fondo da 1,3 miliardi con una finalità ben circoscritta: incrementare i limiti di spesa del credito d’imposta beni strumentali 4.0 disciplinato dall'art. 1, comma 446 della Legge di Bilancio 2025.
Il perimetro dell’intervento è chiaramente delimitato:
- le risorse sono riferite esclusivamente a investimenti effettuati entro il 31/12/2025;
- l’obiettivo non è rilanciare la Transizione 4.0 per il futuro, ma rafforzarne la capienza finanziaria nella sua versione residuale;
- la fruizione del credito avviene in compensazione nel corso del 2026.
Il Fondo opera quindi come strumento di assorbimento del passaggio dalla 5.0 alla 4.0, senza modificare la struttura del credito, le aliquote o i requisiti oggettivi della misura.
IL RACCORDO CON LA TRANSIZIONE 5.0 E LE SCADENZE OPERATIVE
Il meccanismo introdotto dalla Manovra va letto in continuità con quanto già definito dal DL n. 175/2025, convertito in Legge n. 4/2026, che ha stabilizzato il quadro finale della Transizione 5.0 dopo l’esaurimento delle risorse disponibili. In particolare, restano fermi:
- la chiusura della piattaforma per la presentazione delle comunicazioni;
- il termine del 28/02/2026 per la comunicazione di completamento degli investimenti;
- il divieto di cumulo tra credito d’imposta Transizione 5.0 e credito beni strumentali 4.0 sugli stessi beni;
- la possibilità di accedere al credito 4.0 in caso di mancato riconoscimento del 5.0 per superamento del limite di spesa, nel rispetto dei requisiti oggettivi e delle risorse disponibili.
Il Fondo da 1,3 miliardi si inserisce proprio in questa fase, rafforzando il canale del credito d'imposta 4.0 come soluzione di raccordo per gli investimenti 2025 rimasti esclusi dalla 5.0.
PERCHÈ PARLARE SOLO DI “CODA” è RIDUTTIVO
La riduzione dell’intensità dell’aiuto per le imprese che passano dalla 5.0 alla 4.0 è un dato reale, ma non dipende da una collocazione cronologica. È piuttosto l’effetto della diversa struttura dei due regimi agevolativi.La Transizione 5.0 premia investimenti accompagnati da una riduzione certificata dei consumi energetici, con aliquote più elevate. La Transizione 4.0 agevola invece la digitalizzazione tramite beni degli Allegati A e B, con aliquote più contenute e senza requisiti energetici.
Il raccordo introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 non elimina questa differenza, ma evita che la saturazione delle risorse della 5.0 si traduca automaticamente in un vuoto di copertura per gli investimenti già realizzati.
IMPLICAZIONI PER LE IMPRESE
Nel contesto attuale, le imprese coinvolte sono chiamate a:
- verificare se gli investimenti esclusi dalla 5.0 rientrano nel perimetro oggettivo del credito 4.0;
- considerare che il Fondo da 1,3 miliardi non garantisce una copertura automatica, ma incrementa i limiti complessivi di spesa;
- tenere conto che solo dopo il 28/02/2026 sarà possibile valutare con maggiore precisione il fabbisogno residuo e la reale pressione sul canale 4.0.
Il quadro che emerge è quello di una gestione correttiva e selettiva, pensata per governare uno squilibrio evidente senza trasformarlo in un rifinanziamento indiscriminato. Un contesto che richiede alle imprese una lettura attenta delle regole e una pianificazione degli investimenti sempre più consapevole.
Fonte istituzionale: GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA