07/01/2026 - ATTIVO - NEWS AGEVOLA
Iperammortamento 2026: cosa chiarisce il decreto attuativo in arrivo
Definizione di “Made in UE”, date rilevanti, comunicazioni al GSE e nuovi obblighi documentali
Con la pubblicazione della Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199 del 30/12/2025), il nuovo iperammortamento per gli investimenti in beni strumentali entra ufficialmente in vigore dal 01/01/2026.
Per rendere pienamente operativa la misura, la Manovra 2026 ha previsto l’adozione di un decreto attuativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che disciplina procedure, comunicazioni e obblighi documentali.
Il testo del decreto, già trasmesso dal MIMIT al MEF prima del vaglio della Corte dei Conti e la successiva emanazione, fornisce indicazioni operative rilevanti su alcuni aspetti chiave dell’incentivo, a partire dalle date di effettuazione degli investimenti e dalla definizione di beni “Made in UE”.
LE DATE RILEVANTI: CONTA LA CONSEGNA, NON L’ORDINE
Uno dei chiarimenti più attesi riguarda il momento in cui l’investimento si considera agevolabile. Il decreto richiama esplicitamente l’art. 109 del TUIR, stabilendo che rileva la data di consegna o spedizione del bene, e non quella dell’ordine. In concreto, sono agevolabili gli investimenti:
- effettuati dal 01/01/2026 al 30/09/2028;
- anche se ordinati prima del 01/01/2026, purché la consegna avvenga nel periodo agevolato.
Si tratta di un chiarimento importante, che amplia la platea degli investimenti potenzialmente ammissibili e consente di intercettare anche ordini già programmati.
LA DEFINIZIONE DI “MADE IN UE”: UNO DEI NODI CENTRALI
Il decreto entra nel merito di uno degli elementi più qualificanti della nuova misura: l’obbligo che i beni agevolati siano prodotti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo.
Beni strumentali materiali
Per i beni materiali (macchinari 4.0 e beni per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili), l’impresa deve essere in possesso alternativamente:
- di un certificato di origine rilasciato dalla Camera di Commercio;
- oppure di una dichiarazione di origine del produttore, resa ai sensi del DPR 445/2000.
La documentazione deve attestare che il bene sia stato integralmente ottenuto o abbia subito l’ultima trasformazione sostanziale in UE/SEE, secondo i criteri del Codice doganale dell’Unione.
Il caso specifico dei moduli fotovoltaici
Per gli impianti fotovoltaici resta confermata la limitazione ai soli pannelli rientranti nelle lettere b) e c) dell’art. 12 del DL 181/2023, con requisiti stringenti di efficienza e produzione europea delle celle. I moduli ammessi dovranno inoltre risultare inclusi in appositi elenchi ENEA.
SOFTWARE “MADE IN UE”: REQUISITI PIÚ STRINGENTI
Per i beni immateriali (software ricompresi nell’allegato V), il decreto introduce una definizione puntuale di origine europea. È richiesta una dichiarazione del produttore o del licenziante che attesti congiuntamente:
- dove è avvenuto lo sviluppo sostanziale del software (architettura, codice sorgente, testing);
- che almeno il 50% del valore delle attività di sviluppo sia riconducibile a soggetti operanti stabilmente in UE/SEE;
- l’indicazione degli eventuali componenti open source, che non rilevano ai fini dell’origine.
Tutte le condizioni devono essere rispettate contemporaneamente.
LA PROCEDURA DI ACCESSO: COMUNICAZIONI E RUOLO DEL GSE
Il decreto delinea una procedura articolata in più fasi, gestita tramite una piattaforma informatica con il coinvolgimento del GSE. In sintesi, sono previste:
- una comunicazione preventiva, con l’indicazione degli investimenti programmati;
- una comunicazione di conferma, da inviare entro 60 giorni dalla ricevuta del GSE, attestando il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione;
- una comunicazione di completamento, da trasmettere al termine degli investimenti e comunque entro il 15/11/2028, corredata da tutta la documentazione tecnica e contabile.
Il GSE effettua verifiche formali sulla completezza delle informazioni e può richiedere integrazioni entro termini definiti.
PERIZIA TECNICA E CERTIFICAZIONE CONTABILE
Per accedere all’iperammortamento è richiesta una perizia tecnica asseverata che attesti:
- la conformità dei beni agli allegati IV e V;
- l’avvenuta interconnessione;
- per gli impianti FER, il rispetto dei requisiti di autoproduzione e autoconsumo.
La perizia può essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante solo per beni con costo unitario non superiore a 300.000 euro.
È inoltre obbligatoria una certificazione contabile, rilasciata da un revisore legale o società di revisione iscritta al registro, che attesti l’effettivo sostenimento delle spese.
CONTROLLI, OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE E DECADENZA
Il sistema dei controlli è affidato al GSE. L’impresa è tenuta a conservare tutta la documentazione per almeno 10 anni dal completamento dell’investimento.
In presenza di irregolarità, false dichiarazioni o mancata conservazione dei documenti, è prevista la decadenza dall’agevolazione e il recupero dell’importo da parte dell’Agenzia delle Entrate, con interessi e sanzioni.
Fonte istituzionale: MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY