Il nuovo iperammortamento nella Legge di Bilancio 2026
La misura estende fino al 30 settembre 2028 il periodo di fruizione dell’agevolazione e aggiorna in modo significativo il catalogo dei beni agevolabili, ma al contempo riduce l’intensità dell’incentivo, elimina le maggiorazioni legate al risparmio energetico e introduce un vincolo di origine “made in UE/SEE” per i beni oggetto di investimento.
Di seguito l’analisi delle principali novità.
AMBITO SOGGETTIVO E TEMPORALE
La disciplina si applica ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive
ubicate nel territorio dello Stato. Per tali soggetti, il costo di acquisizione dei beni, rilevante esclusivamente ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato in relazione agli investimenti effettuati dal 01/01/2026 al 30/09/2028, secondo percentuali decrescenti al crescere della spesa agevolabile.
Il beneficio non spetta alle imprese:
- in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa;
- ammesse a concordato preventivo senza continuità aziendale;
- sottoposte a procedure concorsuali, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza o di altre leggi speciali;
- destinatarie di sanzioni interdittive ex D.Lgs. n. 231/2001.
Per le imprese ammesse, la fruizione dell’agevolazione resta subordinata:
- al rispetto delle normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- al corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali.
MISURA DELL’AGEVOLAZIONE
A fronte dell’estensione temporale della misura, il legislatore ha eliminato la premialità legata al risparmio energetico, prevista nelle versioni
precedenti. Resta pertanto applicabile la sola maggiorazione “base” del costo di acquisizione, nella seguente misura:
- 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
Viene conseguentemente meno la possibilità di accedere alle maggiorazioni rafforzate previste in passato per investimenti finalizzati a obiettivi di transizione ecologica, inclusa la riduzione dei consumi energetici delle strutture produttive o dei processi interessati.
PERIMETRO OGGETTIVO
1.Beni materiali e immateriali strumentali nuovi: compresi negli elenchi nuovi (A e B) allegati alla Legge di Bilancio 2026, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, e funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma Industria 4.0.
Beni materiali: rientrano, tra gli altri:
- infrastrutture di calcolo per intelligenza artificiale e simulazione (HPC, edge computing industriale, workstation per machine learning);
- infrastrutture di connettività industriale (reti 5G private, Wi-Fi 6/6E/7 industriale, sistemi TSN per applicazioni real-time);
- infrastrutture di cybersecurity OT/IT (firewall industriali, IDS/IPS conformi allo standard IEC 62443).
Di particolare rilievo l’introduzione di esclusioni esplicite, tra cui: personal computer, notebook, tablet, stampanti, scanner, periferiche d’ufficio, apparati di rete domestici o SOHO, sistemi di archiviazione non integrati nei processi operativi. Un chiarimento che mira a ridurre il contenzioso interpretativo registrato negli anni precedenti.
Beni immateriali: sono agevolabili, tra gli altri:
- software di intelligenza artificiale generativa e Large Language Models;
- sistemi di Agentic AI con capacità decisionale automatizzata;
- piattaforme MLOps per la gestione del ciclo di vita dei modelli AI;
- software per il calcolo della carbon footprint e analisi LCA;
- piattaforme per il Digital Product Passport;
- data spaces conformi agli standard europei IDS-RAM;
- piattaforme low-code e no-code per applicazioni industriali.
2.Beni per l’autoproduzione di energia rinnovabile: sono agevolabili i beni materiali nuovi destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, anche a distanza, ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021, inclusi i sistemi di accumulo. Per il fotovoltaico, l’agevolazione è limitata agli impianti con moduli conformi all’art. 12, comma 1, lettere b) e c), del D.L. n. 181/2023.
VINCOLO DI ORIGINE “MADE IN UE/SEE”
Ulteriore novità rilevante è l’introduzione del requisito secondo cui i beni agevolabili devono essere prodotti in Stati membri dell’Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo. La disposizione è finalizzata a rafforzare la base industriale europea, pur presentando criticità operative, in particolare in relazione alla verifica dell’origine dei beni e alle catene globali di fornitura. Resta fermo che, ai fini della fruizione dell’agevolazione, il momento rilevante è quello di effettuazione dell’investimento, individuato secondo l’art. 109 del TUIR (data di consegna o spedizione del bene), come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (circ. n. 4/E/2017).
INCOMPATIBILITÀ CON I CREDITI D’IMPOSTA 4.0
La nuova agevolazione non è cumulabile con i crediti d’imposta di cui all’art. 1, comma 446, della legge n. 207/2024. Chi opta per l’iperammortamento non deve quindi effettuare alcuna prenotazione dei crediti d’imposta entro il 31/12/2025. La fruizione del beneficio resta comunque subordinata alla presenza di utile fiscale: in caso di perdita, la monetizzazione dell’agevolazione è rinviata agli esercizi successivi capienti.
ADEMPIMENTI
L’accesso all’iperammortamento è subordinato alla trasmissione, in via telematica tramite piattaforma del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), di apposite comunicazioni e certificazioni relative agli investimenti agevolabili, sulla base di modelli standardizzati. Le disposizioni attuative saranno definite con successivo decreto ministeriale.
CUMULABILITÀ
L’agevolazione è cumulabile con altri incentivi finanziati con risorse nazionali ed europee, a condizione che non siano finanziate le medesime quote di costo; non sia superato il costo complessivamente sostenuto. La base di calcolo della maggiorazione deve essere assunta al netto di contributi e sovvenzioni ricevuti per le stesse spese.
CESSIONE DEI BENI NEL PERIODO DI FRUIZIONE
La cessione onerosa del bene agevolato o la sua destinazione a strutture produttive estere non comporta la decadenza dal beneficio, purché nello stesso periodo d’imposta il bene sia sostituito con un altro bene nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori; in caso di investimento sostitutivo di costo inferiore, il beneficio prosegue nei limiti del nuovo costo.
Il testo definitivo della Legge di Bilancio 2026, approvato dalla Camera dei Deputati, deve essere ora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Fonte istituzionale: GOVERNO