10/12/2025 - ATTIVO - SPECIALE
Transizione 5.0: cosa si intende per “completamento dell’investimento”
Il saldo delle fatture non è richiesto per completare un progetto 5.0, purché l’investimento sia effettivamente realizzato e correttamente documentato
Nel quadro operativo della misura Transizione 5.0, uno dei profili applicativi più discussi riguarda la chiusura degli investimenti e le condizioni richieste per l’invio della comunicazione di completamento. La normativa e i chiarimenti ufficiali del MIMIT e del GSE confermano che il pagamento integrale delle fatture non costituisce un requisito per attestare il completamento del progetto: ai fini dell’ammissibilità rileva invece l’effettiva realizzazione dell’investimento secondo i criteri di competenza delineati dall’art. 109 del TUIR.
COMPLETAMENTO DELL’INVESTIMENTO: COSA RICHIEDE LA NORMA
La disciplina individua due scadenze chiave:
- 31/12/2025: completamento degli investimenti;
- 28/02/2026: comunicazione di completamento al GSE.
In nessuna disposizione della misura (DL n. 19/2024, DM del 24/07/2024, Circolare MIMIT del 16/08/2024, FAQ aggiornate) è richiesto che, entro tali date, le fatture siano interamente saldate.
Ciò che rileva è la dimostrazione dell’effettiva realizzazione dell’investimento tramite consegna o spedizione del bene, oppure trasferimento della proprietà, se successivo, in base all’art. 109 del TUIR e il rispetto della condizione già prevista nella fase ex ante: sostenimento di un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
PERCHÈ NON È RICHIESTO IL SALDO
La misura richiama esplicitamente il criterio di competenza dell’art. 109 TUIR per individuare il momento di effettuazione dell’investimento. Di conseguenza:
- il costo è considerato sostenuto quando il bene è consegnato o entra nella disponibilità dell’impresa;
- il pagamento integrale non incide sulla data rilevante ai fini del beneficio.
Questa impostazione è coerente con:
- la Circolare MIMIT del 16/08/2024;
- la Circolare AdE n. 9/E/2021 (in ambito 4.0, ma richiamata come riferimento operativo);
- il Principio di diritto AdE n. 4/2023.
CASI PARTICOLARI
La disciplina conferma che restano pienamente ammissibili, se coerenti con il criterio di competenza:
- fatture pagate solo in parte;
- dilazioni di pagamento anche rilevanti;
- investimenti effettuati tramite leasing, nel quale i pagamenti si distribuiscono fisiologicamente su più anni.
DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE
L’art. 38, comma 15, del DL n. 19/2024 richiede che l’impresa conservi documentazione idonea a dimostrare:
- l’effettivo sostenimento del costo;
- la corretta imputazione temporale della spesa;
- la riferibilità dell’investimento alla misura 5.0.
Sono quindi fondamentali:
- fatture e DDT con riferimento esplicito al Piano;
- contratti, ordini accettati e documenti di consegna;
- attestazioni tecniche e relazioni progettuali;
- dichiarazioni sostitutive previste dal MIMIT e dal GSE.
Fonte istituzionale: MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY