17/11/2025 - ATTIVO - NEWS AGEVOLA
Credito d’imposta ZES unica 2025: invio della comunicazione integrativa dal 18/11/25 al 02/12/25
Le imprese devono attestare gli investimenti effettivi svolti nella ZES Unica dal 01/01/2025 al 15/11/2025, pena la decadenza dal bonus
Dal 18/11/2025 al 02/12/2025 le imprese che hanno presentato la comunicazione preventiva per accedere al credito d’imposta ZES Unica, indicando gli investimenti programmati nella ZES nel periodo compreso tra il 01/01/2025 e il 15/11/2025, dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate la comunicazione integrativa per attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti dichiarati nella prima comunicazione.
Si tratta dell’ultimo adempimento necessario per accedere al beneficio, introdotto dall’art. 16 del D.L. n. 124/2023, che consente alle imprese che realizzano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES Unica - che comprende le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e nelle zone assistite dell'Abruzzo - di beneficiare di un credito d'imposta fino al 60%.
COSA INDICARE NEL MODELLO
Il modello della comunicazione da utilizzare è quello approvato con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 25972 del 31/01/2025. La comunicazione integrativa deve:
- riportare gli investimenti effettivamente realizzati dal 01/01/2025 al 15/11/2025;
- indicare l’ammontare del credito maturato in relazione a tali investimenti;
- richiamare le fatture elettroniche emesse e gli estremi della certificazione che attesta il sostenimento delle spese e la loro coerenza con la contabilità aziendale.
L’ammontare degli investimenti indicato nella comunicazione integrativa non può superare quello dichiarato nella comunicazione originaria.
L’invio avviene solo in via telematica, direttamente o tramite intermediario, utilizzando il software “ZESUNICAINTEGRATIVA2025” reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate.
CORREZIONE E ANNULLAMENTO DELLA COMUNICAZIONE
Fino al 02/12/2025, l’impresa può inviare una nuova comunicazione integrativa per correggere o aggiornare una comunicazione già inviata. La nuova integrativa, in tal caso, sostituisce completamente quella precedente.
Ai fini dell’agevolazione, vale esclusivamente l’ultima comunicazione integrativa validamente presentata entro il 02/12/2025.
Sempre entro il 02/12/2025, l’impresa può anche decidere di annullare la comunicazione integrativa. In tal caso:
- vengono annullate tutte le integrative inviate fino a quel momento;
- l’impresa decade dal diritto al credito d’imposta per il 2025.
UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Conclusa la fase di invio delle comunicazioni integrative, l’Agenzia delle Entrate pubblicherà il provvedimento che determinerà la percentuale di fruizione del credito, calcolata sulla base delle richieste valide pervenute rispetto al limite di spesa annuale pari a 2,2 miliardi di euro. Solo dopo tale provvedimento il credito sarà utilizzabile.
Per gli investimenti documentati tramite fattura elettronica, il credito è utilizzabile dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento e comunque solo dopo la ricevuta che attesta il riconoscimento dell’agevolazione.
Per gli investimenti non documentabili con fattura elettronica o acquisiti mediante locazione finanziaria, l’utilizzo è possibile dal giorno successivo alla ricevuta rilasciata al termine della verifica documentale svolta dal Centro Operativo di Cagliari, previa trasmissione via PEC della certificazione entro 30 giorni.
In tutti i casi, il credito è fruibile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 7034.
Fonte istituzionale: AGENZIA ENTRATE