13/11/2025 - ATTIVO - ARTICOLO


Certificazione del credito R&S post-PVC: la CGT di Brescia ne conferma il valore probatorio

La certificazione ex art. 23 DL n. 73/2022, se rilasciata dopo il PVC, non vincola il Fisco ma resta una prova tecnica valutabile dal giudice
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brescia, con la sentenza n. 789 del 23/10/2025, fornisce un chiarimento significativo sul ruolo della certificazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo, quando rilasciata dopo la consegna del processo verbale di constatazione (PVC).
Secondo i giudici, tale certificazione non produce effetti vincolanti verso l’Agenzia delle Entrate, come previsto dall’art. 23 DL n. 73/2022, ma mantiene pieno valore probatorio nel giudizio tributario poiché costituisce una valutazione tecnica qualificata e non una semplice perizia di parte.

IL CONTESTO DELLA CONTROVERSIA
Il caso esaminato dai giudici riguarda lo sviluppo di una macchina confezionatrice dotata di un sistema automatico di riconoscimento dei contenitori. L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di un controllo riguardante più periodi d’imposta, ha contestato l’agevolabilità del credito R&S 2016, sostenendo che:
  • l’attività non potesse qualificarsi come ricerca e sviluppo;
  • i costi del 2016 si riferissero alla fase successiva a un brevetto già depositato nel 2015;
  • parte delle attività avesse natura meramente applicativa o di implementazione.
La società contribuente ha replicato producendo in giudizio una relazione tecnica giurata, redatta da un esperto iscritto all’albo ministeriale, che attestava la natura sperimentale del progetto e la piena conformità delle attività ai criteri del Manuale di Frascati e alla normativa sul credito d’imposta.

LA QUESTIONE GIURIDICA: EFFETTI VINCOLANTI E VALORE PROBATORIO
La Corte, pronunciandosi in favore del contribuente, affronta due distinti profili:

1. Effetti vincolanti verso l’Agenzia delle Entrate
L’art. 23, comma 2, del DL n. 73/2022 stabilisce che le certificazioni ottenute dopo la consegna del PVC non producono effetto vincolante nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. Questo limite è confermato anche dalla giurisprudenza.

2. Valore probatorio nel giudizio tributario
I giudici bresciani chiariscono che:
  • l’assenza di effetti vincolanti non elimina il valore probatorio della certificazione;
  • la relazione, essendo predisposta da un esperto qualificato secondo standard tecnici ministeriali, non può essere considerata una semplice relazione di parte;
  • in presenza di contestazioni prive di adeguata argomentazione tecnico-scientifica, la certificazione costituisce un supporto essenziale alla ricostruzione dei fatti.
La CGT evidenzia inoltre che il sistema introdotto dal legislatore affida a queste relazioni un ruolo di verifica tecnica specializzata, e tale funzione permane anche quando la certificazione non è più opponibile al Fisco.

LE VALUTAZIONI DELLA CORTE SUL CASO CONCRETO
Nel motivare la decisione, la Corte osserva che:
  • le attività svolte nel 2016 rientravano nello sviluppo sperimentale, poiché ancora impegnate nella sperimentazione e nell’ottimizzazione della macchina, nonostante il brevetto precedente;
  • il percorso di ricerca non si era esaurito con la fase brevettuale, ma era proseguito negli anni successivi con attività sostanziali e non meramente applicative;
  • la certificazione prodotta dalla società descriveva puntualmente gli aspetti tecnologici e sperimentali, fornendo elementi tecnici non contestati dall’Ufficio.
Un ulteriore elemento decisivo riguarda la qualificazione della contestazione come ipotesi di non spettanza del credito, e non di inesistenza. Secondo la Corte, ciò comporta l’applicazione del termine di decadenza quinquennale per la notifica degli atti impositivi. Poiché l’Agenzia aveva superato tale termine, l’atto è stato annullato anche sotto questo profilo.

La sentenza conferma quindi l’importanza delle certificazioni tecniche quale strumento di supporto probatorio anche in assenza di vincoli.



Fonte istituzionale: CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA