06/11/2025 - ATTIVO - NEWS AGEVOLA
Credito d’imposta Innovazione e Design: ultimi mesi per beneficiare dell’incentivo
Le imprese con esercizio solare hanno tempo fino al 31/12/2025 per effettuare gli investimenti agevolabili
Il credito d’imposta per innovazione tecnologica e design, introdotto dalla legge n. 160/2019, si avvicina alla scadenza per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. La misura, in vigore dal 2020, sostiene le attività di sviluppo di nuovi prodotti e processi produttivi, nonché le attività creative e di design, riconoscendo un credito d’imposta pari al 5% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 2 milioni di euro annui, che sale a 4 milioni per l’innovazione tecnologica finalizzata a processi 4.0.
TERMINE E CUMULABILITÀ
Per le imprese “solari”, la scadenza per il riconoscimento del credito è fissata al 31/12/2025.
Il beneficio è cumulabile con altri incentivi fiscali e contributivi, purché il cumulo non determini il superamento del costo sostenuto e tenendo conto della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili, tra le altre:
- personale impiegato direttamente nelle attività di innovazione e design;
- ammortamenti e canoni di locazione su beni materiali e software utilizzati nei progetti;
- spese per consulenze e contratti di ricerca extra-muros;
- materiali e forniture impiegati nello svolgimento delle attività.
Tutte le spese devono essere:
- effettive, pertinenti e congrue;
- contabilizzate al netto di eventuali altri contributi;
- sostenute e documentate, nel rispetto dell’articolo 109 del TUIR, indipendentemente dai principi contabili adottati.
OBBLIGHI DOCUMENTALI E CERTIFICAZIONE
L’impresa deve predisporre una relazione tecnica che descriva finalità, contenuti e risultati dei progetti, firmata dal responsabile aziendale e controfirmata dal legale rappresentante.
È inoltre obbligatoria la certificazione dei costi da parte del revisore legale dei conti, come previsto dal comma 205 della legge n. 160/2019.
Dal 2022, le imprese possono anche richiedere una certificazione preventiva (ai sensi dell’art. 23 del DL n. 73/2022) che attesti la qualificazione delle attività come ammissibili — una garanzia importante in caso di controlli futuri.
MODALITÀ DI UTILIZZO
Il credito d’imposta, non imponibile ai fini IRES e IRAP, è fruibile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in tre quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, nel rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dal decreto direttoriale MIMIT del 24/04/2024.
Fonte istituzionale: VARI