04/11/2025 - ATTIVO - NEWS AGEVOLA
Iperammortamento 2026: torna la maggiorazione per gli investimenti 4.0, ma serviranno comunicazioni al GSE
Il DDL di Bilancio 2026 reintroduce l’iperammortamento per gli investimenti in beni Industria 4.0. Prevista una nuova procedura di comunicazione analoga a quella dei crediti d’imposta
Il disegno di legge di Bilancio 2026 (articolo 94) reintroduce l’iperammortamento per gli investimenti in beni “Industria 4.0”, sostituendo i crediti d’imposta per beni strumentali introdotti con la legge n. 178/2020.
La nuova misura ripropone il meccanismo della maggiorazione del costo ammortizzabile dei beni, ma con una novità: per accedere all’agevolazione saranno obbligatorie specifiche comunicazioni al Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE AL GSE
Le imprese dovranno trasmettere al GSE apposite comunicazioni — condizione necessaria per accedere alla deduzione maggiorata.
Il modello sarà analogo a quello già previsto per i crediti d’imposta 4.0 e potrà includere:
- una comunicazione preventiva, da inviare prima della realizzazione dell’investimento;
- una comunicazione consuntiva, da trasmettere a investimento concluso.
Secondo quanto previsto dal DDL, il MEF effettuerà un monitoraggio preventivo degli oneri per il bilancio pubblico, il che lascia intendere che la comunicazione preventiva sarà obbligatoria per consentire la verifica ex ante della spesa agevolata.
DAL CREDITO D’IMPOSTA ALLA DEDUZIONE: COSA CAMBIA
Il ritorno all’iperammortamento segna un cambio di paradigma rispetto al credito d’imposta.
- il credito d’imposta è un beneficio di natura “finanziaria”, utilizzabile in compensazione anche da imprese in perdita;
- l’iperammortamento, invece, non dà un credito immediato da usare, ma abbassa il reddito tassabile da cui derivano benefici fiscali negli esercizi futuri.
Inoltre:
- il beneficio non si traduce in un risparmio immediato di cassa, ma si spalma nel tempo secondo il piano di ammortamento fiscale;
- nell’anno di entrata in funzione del bene, la deduzione sarà ridotta al 50%;
- per i beni acquisiti in leasing, la maggiorazione riguarda solo la quota capitale dei canoni e segue la loro imputazione a conto economico, inclusi i soggetti che applicano i principi contabili internazionali (IFRS).
EFFETTI CONTABILI
Cambia anche la rappresentazione contabile dell’incentivo:
- i crediti d’imposta vengono registrati tra i proventi in conto impianti (in pratica, si rileva un ricavo che riduce il costo del bene nel tempo attraverso un risconto);
- con l’iperammortamento, invece, il beneficio emergerà come minori imposte correnti (in pratica non esiste un “credito” da incassare o compensare ma il vantaggio consiste in una deduzione maggiore del costo fiscale del bene, di conseguenza, in bilancio non si registra un provento, ma solo minori imposte correnti da pagare.
RICALCOLO DEGLI ACCONTI IRES E IRPEF
Il DDL prevede il ricalcolo degli acconti 2026 per evitare che le imprese riducano i versamenti anticipando l’effetto dell’agevolazione. Tuttavia, il testo contiene un refuso tecnico: fa riferimento al ricalcolo sull’imposta 2025, che non può includere l’iperammortamento (non ancora in vigore in quell’anno).
Sarà quindi necessario un intervento correttivo, per chiarire che la norma riguarda gli acconti dell’esercizio successivo.
FontI:
DDL Bilancio 2026, art. 94 (bozza 31/10/2025)
Il Sole 24 Ore, 04/11/2025
Fonte istituzionale: VARI