29/08/2025 - ATTIVO - NEWS AGEVOLA


IRES premiale 2025: pubblicato il decreto attuativo MEF con regole operative e cause di decadenza

La riduzione dell’aliquota al 20% si applica dal periodo d’imposta successivo al 31/12/2024, a condizione che siano rispettati vincoli su utili accantonati, investimenti e occupazione
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il 08/08/2025 il decreto attuativo che disciplina nel dettaglio l’IRES premiale, la misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 436-444, L. 207/2024). L’agevolazione consente di applicare un’aliquota IRES ridotta al 20% – rispetto al 24% ordinario – alle imprese che accantonano e reinvestono una quota significativa degli utili 2024 e che rispettano specifici requisiti occupazionali.

SOGGETTI BENEFICIARI
Possono accedere al beneficio i soggetti indicati dall’art. 73 del TUIR, ossia:
  • società di capitali, enti commerciali residenti e stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri;
  • enti non commerciali limitatamente al reddito derivante da eventuale attività d’impresa.
Sono escluse le società in liquidazione o soggette a procedure concorsuali liquidatorie, quelle che applicano regimi forfetari o la contabilità semplificata nel 2024.

REQUISITI DI ACCESSO
Le condizioni cumulative previste dal decreto sono:
  • accantonamento utili: almeno l’80% dell’utile 2024 deve essere destinato a riserva non distribuibile per due esercizi successivi (fino al 2026);
  • investimenti rilevanti: almeno il 30% dell’utile accantonato – e comunque non meno del 24% dell’utile 2023 – deve finanziare investimenti in beni 4.0 e 5.0 (Allegati A e B L. n. 232/2016 e art. 38 DL n. 19/2024):
    - gli investimenti, del valore minimo di 20.000 euro, devono essere realizzati tra il 01/01/2025 e la scadenza della dichiarazione dei redditi 2026;
    - per i beni 4.0 è è richiesto l'obbligo dell’interconnessione; per i beni 5.0 deve risultare una riduzione dei consumi energetici (almeno 3% a livello di stabilimento o 5% sui processi interessati);
  • occupazione: obbligo di mantenere la media occupazionale del triennio precedente e di incrementare i dipendenti a tempo indeterminato di almeno l’1% (e comunque almeno una nuova unità) nel 2025;
  • cassa integrazione: divieto di ricorrere alla CIG nel 2024-2025, salvo casi ordinari di breve durata e non imputabili all’impresa;
CUMULABILITÀ CON ALTRI INCENTIVI
Il decreto chiarisce che l’IRES premiale è cumulabile con altre misure agevolative, inclusi i crediti d’imposta dei Piani Transizione 4.0 e 5.0La riduzione d’imposta può essere applicata anche sugli stessi investimenti che hanno già beneficiato di un credito d’imposta.
Tuttavia, la minore imposta dovuta è riconosciuta solo entro i limiti del costo rimasto effettivamente a carico dell’impresa. Ciò significa che, se una parte del costo è già coperta da un altro incentivo, la base di calcolo dell’IRES premiale si riduce proporzionalmente.

CAUSE DI DECADENZA
Il beneficio decade se:
  • la quota di utili accantonata viene distribuita prima del 2026;
  • i beni oggetto di investimento vengono ceduti, dismessi o trasferiti all’estero entro cinque anni dall’acquisizione.
In caso di decadenza, l’impresa è tenuta a restituire la differenza d’imposta non versata, con applicazione dell’aliquota ordinaria (24%).

Fonte istituzionale: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE