02/07/2025 - ATTIVO - NEWS AGEVOLA


Transizione 4.0: obbligo di acconto del 20% sull’importo dichiarato nella prima comunicazione entro 30 giorni

Le imprese che hanno ricevuto la conferma di prenotazione dal GSE devono versare entro 30 giorni un acconto pari almeno al 20% dell’importo del bene indicato nella comunicazione preventiva, pena la perdita del credito d’imposta
Con l’entrata a regime del sistema di comunicazione preventiva per accedere al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0, emergono alcuni aspetti applicativi che richiedono attenzione. In particolare, è fondamentale rispettare l’obbligo di versamento dell’acconto entro 30 giorni dalla comunicazione, e calcolarlo sull’importo dichiarato, non sul prezzo effettivo del bene.

COMUNICAZIONE PREVENTIVA E ACCONTO: COME FUNZIONA
Per gli investimenti 2025, l’accesso al credito d’imposta 4.0 è subordinato a una procedura preventiva che si articola in due fasi principali:
  • invio al GSE della comunicazione preventiva, con l’indicazione dell’investimento programmato;
  • versamento di un acconto pari almeno al 20% dell’importo indicato nella comunicazione, entro 30 giorni dalla conferma di prenotazione.
Questo meccanismo serve a garantire la tracciabilità degli impegni assunti dalle imprese e a gestire il plafond annuo stanziato per l’agevolazione.

ATTENZIONE AL VALORE DICHIARATO
Un punto critico riguarda la base di calcolo dell’acconto. Le imprese devono versare almeno il 20% dell’importo comunicato, anche se il prezzo effettivo del bene risulta successivamente inferiore. In altre parole:
  • non rileva il costo reale del bene, ma l’importo originariamente dichiarato nella comunicazione preventiva.
Una rettifica a ribasso effettuata nella comunicazione conclusiva non è sufficiente per sanare un acconto inferiore alla soglia prevista. Se l’importo versato come acconto è inferiore al 20% dell’importo dichiarato, anche per effetto di uno sconto successivo del fornitore, l’impresa può perdere interamente il diritto al credito d’imposta.

Questa rigidità, introdotta in modo più esplicito con la Transizione 5.0, è ora applicata anche alla Transizione 4.0, senza però che vi siano state comunicazioni ufficiali o Faq da parte del MIMIT o del GSE. In assenza di chiarimenti, l’acconto rimane un requisito formale stringente.

LEASING: REGOLE DIVERSE TRA 4.0 E 5.0
Nel caso di contratti di leasing, il quadro è ancora più incerto:
  • nella Transizione 5.0, è previsto che la firma di un contratto di leasing vincolante possa sostituire l’acconto, come specificato nelle Faq ufficiali;
  • nella Transizione 4.0, invece, nessuna fonte ufficiale ha confermato questa possibilità.
Pertanto, le imprese che hanno fatto affidamento sul solo leasing senza versare un acconto reale potrebbero non soddisfare il requisito previsto e compromettere il credito.

NECESSITÀ DI UN CHIARIMENTO
Alla luce di queste criticità, sarebbe opportuno un chiarimento normativo o interpretativo che:
  • confermi la validità del leasing vincolante anche per il credito 4.0;
  • consenta, eventualmente, di sanare acconti carenti attraverso la comunicazione conclusiva;
  • eviti di vincolare inutilmente risorse fino alla chiusura dell’investimento.

Fonte istituzionale: VARI