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09/06/2025
VARI
Certificazione credito R&S: il silenzio del MIMIT equivale ad assenso dopo 90 giorni
In assenza di richieste di integrazione da parte del Ministero entro i termini previsti, la certificazione si considera automaticamente valida e vincolante
La certificazione introdotta dal DPCM del 15/09/2023 serve a validare, in via preventiva o successiva, la natura agevolabile delle attività svolte ai fini del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica. È uno strumento di adesione volontaria, pensato per ridurre il rischio di contestazione fiscale delle imprese, che possono richiedere la certificazione dei propri progetti seguendo una specifica procedura.
La procedura di certificazione si avvale, tra l'altro, di un meccanismo di silenzio-assenso. È quanto emerge dal combinato disposto dell’art. 4, commi 2 e 3 del decreto, che regola il rilascio delle certificazioni da parte dei Soggetti Certificatori abilitati, iscritti all'apposito Albo del MIMIT.
LA PROCEDURA
- il certificatore selezionato dall'impresa - la quale comunica al MIMIT il Soggetto incaricato - rilascia la certificazione all'impresa e la trasmette al MIMIT tramite la piattaforma telematica adibita;
- una volta inviata la certificazione, il MIMIT ha 90 giorni di tempo dalla ricezione per chiedere eventuali integrazioni documentali, informandone l’impresa interessata. Qualora entro tale termine il Ministero non formuli alcuna richiesta, la certificazione assume efficacia vincolante nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, senza necessità di ulteriori comunicazioni o aggiornamenti sullo stato della pratica;
- gli effetti vincolanti si riferiscono esclusivamente alla qualificazione delle attività di R&S come ammissibili ai fini dell’agevolazione.
COSA ACCADE IN CASO DI RICHIESTA DI INTEGRAZIONI
Nell'eventualità in cui il MIMIT, invece, richieda entro i termini previsti ulteriori integrazioni (invio di documentazione tecnica, contrattuale o contabile), l'iter è il seguente:
- il Soggetto Certificatore ha 15 giorni di tempo per adempiere alla richiesta, prorogabili di ulteriori 15 solo in casi eccezionali;
- il MIMIT ha poi 60 giorni per completare la valutazione.
Se la documentazione non viene trasmessa nei tempi stabiliti, la certificazione decade.
CONTROLLI SUCCESSIVI
È importante ricordare che la certificazione, anche se valida, non esclude i controlli previsti dall’art. 1, comma 207 della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020).
In particolare, l’Agenzia delle Entrate mantiene la facoltà di verificare aspetti diversi dalla qualificazione tecnica, come l’effettiva realizzazione dei progetti, la congruità delle spese e la corretta applicazione dell’incentivo.