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20/05/2025
AGENZIA ENTRATE
Riversamento spontaneo del credito R&S: pubblicato il modello per l'adesione
L’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e termini per accedere alla sanatoria del credito d'imposta R&S
Con il provvedimento n. 224105 del 19/05/2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di richiesta e le relative istruzioni per accedere alla procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista dall’articolo 5 del D.L. n. 146/2021 e riaperta dal D.L. n. 25/2025, convertito dalla legge n. 69/2025.
Il provvedimento definisce anche le modalità di presentazione dell’istanza, confermando come termine ultimo per l’adesione la data del 03/06/2025.
La sanatoria, si ricorda, consente di regolarizzare l'indebita compensazione del credito d'imposta R&S, senza l'applicazione di interessi e sanzioni.
SOGGETTI AMMESSI
Possono accedere alla procedura i soggetti che intendono riversare il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo maturato in uno o più periodi d’imposta dal 2015 al 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione entro il 22/10/2021, che si trovano in almeno una delle seguenti situazioni:
- hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta;
- hanno applicato in modo non conforme il comma 1-bis dell’articolo 3 del D.L. n. 145/2013, in relazione a quanto stabilito dalla norma di interpretazione autentica contenuta nella legge n. 145/2018;
- hanno commesso errori nella quantificazione o individuazione delle spese ammissibili, in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
- hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.
ESCLUSIONI
La procedura non è accessibile nei seguenti casi:
- utilizzo indebito del credito già accertato con atto di recupero o altro provvedimento impositivo divenuto definitivo alla data del 22/10/2021;
- crediti derivanti da condotte fraudolente, da operazioni simulate, da false rappresentazioni documentali o in assenza di idonea documentazione a dimostrazione delle spese sostenute.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
La scadenza per la presentazione dell’istanza è al 03/06/2025.
La domanda deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, attraverso i servizi Entratel/Fisconline o, fino all’attivazione del canale online, via PEC alla Direzione provinciale competente.
È ammessa la trasmissione di una istanza sostitutiva, completa in tutte le sue parti, entro la medesima scadenza.
STRUTTURA DEL MODELLO DI DOMANDA
Il modello di richiesta approvato si compone di più sezioni, una per ciascun periodo d’imposta interessato (dal 2015 al 2019), e prevede:
- l’indicazione dei dati identificativi e contabili relativi al credito originario;
- la motivazione dell’adesione alla procedura, tra quelle previste dalla norma;
- l’eventuale presenza di atti istruttori, provvedimenti impositivi o contenziosi pendenti;
- la dichiarazione analitica sulle attività svolte e le spese sostenute;
- il calcolo del credito rideterminato e di quello da riversare.
MODALITÀ DI VERSAMENTO
Il versamento del credito da riversare può avvenire:
- in un’unica soluzione entro il 03/06/2025, oppure
- in tre rate annuali di pari importo, con scadenze fissate al:
- 03/06/2025;
- 16/12/2025;
- 16/12/2026.
Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24 “Elide”, senza possibilità di compensazione. In caso di rateazione, sono dovuti interessi al tasso legale a partire dal 04/06/2025.
Attenzione: la rateazione non è ammessa nei casi di atti impositivi notificati o processi verbali consegnati entro il 22/10/2021. In tali casi, il versamento deve avvenire in unica soluzione.
EFFETTI DELLA REGOLARIZZAZIONE
Il perfezionamento della procedura – che avviene con il versamento in unica soluzione o dell’ultima rata – comporta:
- l’esclusione delle sanzioni e degli interessi;
- l’inapplicabilità della sanzione penale prevista dall’art. 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000, in caso di integrale regolarizzazione.
Per i contribuenti con atti oggetto di contenzioso, l’adesione è subordinata alla rinuncia al ricorso, da effettuarsi entro la scadenza del 03/06/2025. Nei casi in cui il termine per impugnare non sia ancora decorso, la sottoscrizione dell’istanza equivale a rinuncia