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16/05/2025
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Credito d'imposta beni 4.0: le regole nel decreto MIMIT del 15/05/2025

Nuovo modello di comunicazione, procedura di prenotazione e scadenze per accedere al credito d’imposta 4.0 entro il limite dei 2,2 miliardi
Con il decreto direttoriale del 15/05/2025, il MIMIT ha definito la procedura di prenotazione e le modalità di invio delle comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 riferiti all’anno 2025, in attuazione di quanto previsto dalla Legge di Bilancio.

Le nuove disposizioni si applicano a:
  • investimenti effettuati dal 01/01 al 31/12/2025, oppure ultimati entro il 30/06/2026, a condizione che entro il 31/12/2025 l’ordine risulti accettato e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione;
Per gli investimenti effettuati nel 2024 o già prenotati entro il 31/12/2024, invece, continua ad applicarsi la disciplina e il modello di comunicazione di cui al decreto direttoriale del 24/04/2024.

COME PRENOTARE IL CREDITO D'IMPOSTA
Le imprese che hanno effettuato/intendono effettuare investimenti in beni materiali nuovi 4.0 nei termini sopra indicati, sono tenute ad inviare il modello di comunicazione preventiva - in allegato al decreto del 15/05/25 - esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma informatica del GSE, la cui attivazione sarà comunicata con successivo provvedimento direttoriale.

La procedura per la prenotazione del credito d'imposta prevede l'invio di 3 distinte comunicazioni:
  1. Comunicazione preventiva: da inviare entro il 31/01/2026, contiene le informazioni sugli investimenti previsti, l'ammontare complessivo e l’importo del credito d’imposta prenotato.
    La data di invio di questa comunicazione stabilisce la priorità di accesso alle risorse.
  2. Comunicazione intermedia (acconto 20%): da trasmettere entro 30 giorni dall'invio della preventiva, attesta il versamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione;
  3. Comunicazione di completamento: va trasmessa alla conclusione dell’investimento, ossia entro il 31/01/2026 per investimenti conclusi entro il 2025 o entro il 31/07/2026 per investimenti completati entro il 30/06/2026.
Il mancato rispetto dei termini per una o più delle tre comunicazioni comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d’imposta. 

In caso di esaurimento delle risorse disponibili, le comunicazioni già inviate restano valide e saranno considerate in caso di nuovo stanziamento di fondi, seguendo sempre l’ordine cronologico originario.

REGOLE IN CASO DI INVESTIMENTI COMUNICATI NEL 2024
Le imprese che hanno effettuato investimenti già comunicati nel 2024, ma non ancora perfezionati, il decreto chiarisce che:

  • se al 31/12/2024 l’ordine è stato accettato ed è stato versato un acconto pari almeno al 20%, si applica la vecchia procedura, senza ulteriori obblighi;
  • se la data di ultimazione dell'investimento è successiva al 31/12/2024 ed entro tale data non è stato versato alcun acconto o è stato versato in misura inferiore al 20%, l’impresa, per conservare la priorità acquisita, dovrà:
    - inviare il nuovo modello di comunicazione preventiva entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto (termine: 14/06/2025);
    - indicare il collegamento alla precedente comunicazione del 2024, specificando il codice CIBSXXXXXXXXXX;
    - inviare nei tempi previsti anche le altre comunicazioni (acconto e completamento).
COME E QUANDO FRUIRE DEL CREDITO D'IMPOSTA
Il credito d’imposta indicato nella comunicazione preventiva rappresenta l’importo massimo potenzialmente fruibile. Tuttavia, il valore effettivo del credito che l’impresa potrà utilizzare sarà calcolato al termine della procedura, sulla base dei dati comunicati in tutte e tre le fasi.
In particolare, il decreto stabilisce che il credito effettivamente spettante è pari al minore tra:
  • l’importo indicato nella comunicazione preventiva, quello indicato nella comunicazione intermedia (che certifica l’avvenuto acconto), e quello indicato nella comunicazione di completamento, che rappresenta le spese effettivamente sostenute.
Al termine di ogni mese, il MIMIT trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese ammesse alla fruizione del credito, sulla base delle comunicazioni di completamento ricevute nel mese precedente. 
Una volta ricevuto l’elenco, il credito diventa utilizzabile in compensazione a partire dal 10 del mese successivo, esclusivamente mediante modello F24, da presentare tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.